Omesso esame della consulenza tecnica e inammissibilità per difetto di specificità (Cass. civ. Sez. 3 n. 23300 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile per carenza di specificità quando le censure non evidenzino un preciso fatto storico, decisivo e non esaminato dal giudice di merito, ma si limitino a prospettare un esito sperato, contrapponendo alla valutazione del consulente tecnico d’ufficio, recepita dalla sentenza impugnata, mere aspettative di accertamento. La preclusione da doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c., come novellato dall’art. 27, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 149/2022, opera per i ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023, assorbendo la previsione di cui all’abrogato art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c..
Il Fatto
Il ricorrente e l’altro attore, dopo un accertamento tecnico preventivo, citarono in giudizio una società di gestione del servizio idrico, dolendosi dell’allagamento dei propri fondi, coltivati rispettivamente a uva e a pesche, a causa dell’acqua riversatasi da una centrale di sollevamento della convenuta. Il Tribunale, espletate due CTU, accolse la domanda solo per il primo, rigettando quella del secondo. La società, dichiarata fallita, impugnò la sentenza; la curatela riassunse la causa e gli attori proposero appello incidentale, il primo sulla misura del risarcimento e il secondo sul mancato accoglimento. La Corte d’Appello ridusse il risarcimento per il primo e confermò il rigetto per il secondo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur articolato in un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per palese carenza di specificità. Le censure, infatti, non denunciavano l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma si limitavano a invocare un esito diverso da quello cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio, la cui relazione era stata posta a base della decisione territoriale.
Richiamando il precedente di Cass. 21/03/2024, n. 7716, la Corte ha ribadito che la censura per omesso esame è ammissibile solo se la sentenza abbia recepito la consulenza tecnica e venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio, che il giudice abbia trascurato. Nel caso di specie, per la posizione del primo ricorrente, la difesa non aveva dimostrato di aver contestato le conclusioni del CTU e la Corte d’Appello aveva anzi motivatamente corretto la stima del prezzo dell’uva in senso a lui favorevole. Per il secondo ricorrente, non erano state evidenziate critiche specifiche alla relazione peritale che aveva escluso il danno al pescheto.
La Corte ha infine precisato che, per entrambi, opera la preclusione da doppia conforme ex art. 360, quarto comma, c.p.c., come riscritto dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023, che ha assorbito la disciplina dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, essendo la curatela rimasta intimata, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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