Ottemperanza: no a commissario se l’amministrazione procede senza inerzia (TAR Campania n. 134 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione quando il titolo esecutivo non sia stato integralmente eseguito, ma non fissa alcun termine per l’adempimento né nomina il commissario ad acta ove risulti documentato che l’ente pubblico abbia avviato e stia curando i complessi adempimenti procedimentali necessari all’esecuzione. La cessazione della materia del contendere postula che il titolo sia stato effettivamente eseguito e che l’interessato abbia conseguito quanto gli spetta; essa non può essere dichiarata in presenza di un’esecuzione solo parziale. Il termine e la nomina del commissario presuppongono un’inottemperanza ascrivibile all’inerzia dell’amministrazione, non alla fisiologica durata degli adempimenti amministrativi in larga parte estranei alla sua sfera di controllo.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento n. 1910 del 30 settembre 2021, con la quale la provincia era stata condannata a realizzare sulla strada provinciale alcuni muri di sostegno, con le opere di regimentazione delle acque, e al pagamento di una somma a titolo risarcitorio, oltre spese. Il titolo, secondo la prospettazione, sarebbe passato in giudicato per essere stato l’appello dichiarato improcedibile e non essere stato proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente denuncia che la sentenza è stata eseguita solo quanto al pagamento della somma e delle spese, mentre i muri di sostegno non sono stati realizzati. Chiede pertanto che il giudice ordini all’amministrazione di porre in essere quanto necessario all’integrale esecuzione, fissando un termine, e che, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario. La provincia si difende sostenendo di non essere rimasta inerte e di avere in corso i procedimenti necessari, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la difesa della provincia conferma l’assunto del ricorrente: la sentenza non è stata ancora eseguita, pur essendo in corso i vari e complessi procedimenti necessari a dare corso ai lavori. Lo stesso ente ammette che il progetto di manutenzione straordinaria comprende anche la realizzazione dei muri di sostegno in contestazione, circostanza che dagli atti depositati invero non si desume.
Su questa base il giudice esclude la cessazione della materia del contendere. La relativa possibilità postula che il titolo da eseguire abbia effettivamente avuto esecuzione e che l’interessato abbia conseguito quanto gli spettantegli in base a esso. Poiché così non è, deve quindi ordinarsi alla provincia di eseguire la sentenza.
Il Collegio non ritiene però di indicare un termine per l’adempimento: la realizzazione dei lavori presuppone che l’ente pubblico si assoggetti a tutti gli adempimenti in punto di approvazione del progetto, richiesta e ottenimento del permesso di costruire, selezione dell’impresa mediante apposita gara. Si tratta di adempimenti che implicano tempi in larga parte estranei alla sfera di controllo dell’amministrazione.
Allo stesso modo viene respinta, allo stato, la domanda di nomina del commissario ad acta. La provincia ha documentato che, a mezzo dei propri uffici, sta curando i procedimenti necessari al concreto avvio dell’attività e non può quindi essere considerata completamente inadempiente. La sezione si riserva di nominare il commissario su istanza del ricorrente ove le previsioni indicate dalla memoria dell’ente non siano rispettate.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini precisati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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