Ricorso straordinario ex art 625 bis ammesso solo per errori percettivi (Cass. pen. Sez. V n. 37662 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso esclusivamente per l’errore percettivo in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio, sempre che tale svista abbia influito sul processo formativo della volontà e condotto a una decisione diversa. Restano estranei all’area del rimedio, e sono pertanto inemendabili, gli errori di valutazione e di giudizio conseguenti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto. Non sono quindi censurabili, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova. Il rimedio non introduce un riesame dello scrutinio di legittimità, ma si arresta all’accertamento della patologia che inerisce ai presupposti del giudizio.
Il Fatto
La Prima Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 7 novembre 2024, aveva rigettato il ricorso proposto dal condannato avverso la decisione della Corte d’assise d’appello di Catania che, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato all’ergastolo con isolamento diurno per tre mesi per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e per porto in luogo pubblico della pistola usata per il fatto.
Avverso quella sentenza il condannato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore di fatto della Corte di legittimità. Secondo la difesa, i giudici avrebbero valorizzato solo la porzione delle videoriprese in cui compare il teste, omettendo quella da cui risultava che la vittima, dopo essere uscita dal locale, non si era mossa fino all’arrivo del ricorrente. Da qui la ricaduta sulla valutazione della circostanza aggravante dei futili motivi, essendo il movente individuato nell’aggressione subita dal ricorrente all’interno del locale. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, ricostruendo anzitutto il perimetro dell’art. 625-bis cod. proc. pen. L’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica. L’errore di fatto consiste invece in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.
Da tale definizione i giudici fanno discendere una conseguenza netta: restano fuori dall’area del rimedio gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione. Tali errori vanno assimilati agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. La Corte richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di legittimità, comprese le Sezioni Unite n. 16103 del 2002 e le Sezioni Unite n. 37505 del 2011.
Il rimedio richiede inoltre che l’errore sia rilevante, cioè connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, al punto da determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La cognizione affidata al giudice di legittimità esclude ogni rivalutazione del percorso argomentativo e ogni processo valutativo, essendo limitata alla correzione delle patologie riconducibili con immediatezza all’erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento della responsabilità.
Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto la censura priva di pregio. La prospettazione difensiva non deduce un mero errore percettivo, ma denuncia un errore di giudizio nella valutazione della prova, sostenendo che i giudici avrebbero valorizzato solo una porzione delle videoriprese, ritenuta marginale, laddove la censura era fondata su un’altra porzione. Le affermazioni della sentenza impugnata vengono così contestate nel loro aspetto valutativo, con riguardo all’interpretazione del motivo di censura.
La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., non sono censurabili né il travisamento del fatto né il travisamento della prova. Diversamente opinando si fuoriuscirebbe dai confini dell’istituto, introdotto nel sistema per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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