La revoca degli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3547 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in via amministrativa degli atti impugnati, intervenuta nel corso del giudizio, fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione e determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Il giudice amministrativo dichiara l’estinzione senza esaminare i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, divenuti privi di oggetto. La sopravvenuta caducazione degli atti impugnati preclude ogni pronuncia nel merito. Sussistendo i presupposti, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di un istituto di investigazioni private e di un’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale, hanno impugnato due decreti del Prefetto della Provincia di Milano. Il primo disponeva la sospensione dell’autorizzazione alla gestione dell’istituto, con ordine alla Questura di ritiro dei titoli autorizzativi. Il secondo disponeva la revoca dell’autorizzazione al porto d’armi e il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
I provvedimenti traevano origine da una misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Massa per il reato di cui all’art. 379 cod. pen., e dal conseguente ritiro cautelativo delle armi e delle autorizzazioni disposto dalla Squadra Mobile. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio è intervenuta la revoca di entrambi gli atti impugnati, sicché i ricorrenti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere. La revoca degli atti impugnati, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, ha privato di oggetto la domanda di annullamento.
Il percorso argomentativo è lineare. Venuta meno in via amministrativa la sospensione dell’autorizzazione alla gestione dell’istituto di investigazioni e la revoca del porto d’armi, è venuto meno l’interesse dei ricorrenti a una pronuncia caducatoria. Il giudice amministrativo non è chiamato a esaminare i motivi di violazione di legge ed eccesso di potere, perché la loro eventuale fondatezza non produrrebbe alcun effetto utile.
La decisione si fonda sull’istituto della cessazione della materia del contendere, che presuppone il sopravvenuto venir meno dell’atto o dell’interesse che aveva giustificato il ricorso. Il Tribunale non richiama precedenti giurisprudenziali e non entra nel merito della legittimità dei provvedimenti prefettizi.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ravvisa giustificati motivi per la compensazione tra le parti. La scelta si spiega con la natura sopravvenuta della revoca, che non presuppone una soccombenza dell’amministrazione nel merito.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.
Nota della Redazione
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