Nuova iscrizione per il reato permanente e utilizzabilità delle chat Sky ECC (Cass. pen. Sez. 2 n. 4605 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con autonomo dies a quo del termine massimo di durata delle indagini preliminari, quella effettuata per un fatto oggettivamente diverso e successivo rispetto alla precedente, ancorché collegato alla medesima condotta associativa. Per il reato permanente, la nuova iscrizione è legittima anche quando emergano elementi attestanti il perdurare della condotta oltre il termine di cui all’art. 405 cod. proc. pen., senza limiti di utilizzabilità degli atti relativi al segmento successivo. La sanzione di inutilizzabilità ex art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti riguardanti il medesimo fatto concluso con archiviazione, non fatti diversi o successivi. Il motivo che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza della sua eliminazione ai fini della prova di resistenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del Gip che applicava la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui ai capi 1, 22, 24, 25, 30, 53, 55, 74, 79, 60, 81 della rubrica, tra cui la partecipazione ad associazione di stampo camorristico e ad associazione finalizzata al narcotraffico.
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 407 e 414 cod. proc. pen., sostenendo che gli elementi indiziari posti a base della misura sarebbero stati acquisiti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari: essi provenivano, in particolare, dalle chat Sky ECC trasmesse dall’autorità francese a seguito di ordine di indagine europeo emesso in data 16/11/2023, in un procedimento in cui era già iscritto per la medesima condotta associativa dal dicembre 2019, mai archiviato né definito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha chiarito che l’imputazione provvisoria contestata — partecipazione con ruolo di organizzatore, responsabile di approvvigionamento e distribuzione di stupefacenti in Agro Nocerino dal 2020 al marzo 2021, a favore del clan camorristico — è oggettivamente diversa dalla precedente iscrizione del dicembre 2019, relativa a condotte commesse in luogo diverso e con decorrenza diversa. La diversità della contestazione legittima l’iscrizione autonoma del 15/10/2024, che fa decorrere un autonomo termine di indagine, senza che rilevi la mancata archiviazione del precedente procedimento, profilo sul quale il ricorrente non aveva peraltro avanzato richiesta di retrodatazione ex art. 335-quater cod. proc. pen., risultando la censura preclusa in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato la genericità della doglianza, non confrontandosi il ricorrente con l’articolata motivazione del Tribunale che aveva valorizzato una pluralità di elementi indiziari diversi dalle chat Sky ECC: captazioni telefoniche e ambientali, sistemi di videosorveglianza, servizi di appostamento, che attestavano la ricostituzione del clan, le riunioni tra sodali, la messa a disposizione del ricorrente e la gestione di luoghi per lo stoccaggio. Non essendo stata articolata una effettiva prova di resistenza sull’incidenza dell’espunzione delle chat, la censura non supera il vaglio di ammissibilità, dovendosi verificare se le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
La Corte ha inoltre ribadito il principio per cui, in relazione al reato permanente, quando emergano nuovi elementi attestanti il perdurare della condotta successivamente alla scadenza del termine, il pubblico ministero può procedere a nuova iscrizione senza alcun limite di utilizzabilità degli elementi emersi prima di tale iscrizione in relazione al segmento di reato cui si riferiscono: l’inutilizzabilità ex art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti riguardanti lo stesso fatto oggetto dell’indagine conclusa con archiviazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dei principi desumibili da Sezioni Unite n. 23755 del 2024, Gjiuzi: l’utilizzabilità delle comunicazioni tramite criptofonini acquisite dall’autorità estera e trasmesse con ordine europeo di indagine è esclusa solo se il giudice rilevi una violazione dei diritti fondamentali, ma l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata, onere non adempiuto nel caso di specie, essendo le allegazioni difensive di carattere meramente presuntivo. Il giudice italiano non può sindacare la legittimità dei provvedimenti e delle procedure seguite dall’autorità straniera, essendo consentito solo il controllo sulla legittima emissione dell’ordine e sull’utilizzabilità secondo il diritto interno.
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Nota della Redazione
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