Spese riparazione ingiusta detenzione escluse senza costituzione del Ministero (Cass. pen. Sez. 4 n. 323 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta della parte interessata non può essere condannata al rimborso delle spese processuali, non potendo considerarsi soccombente, in tutto o in parte, ai sensi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. In tale ipotesi, il giudice deve disporre che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo aveva accolto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da un soggetto, riconoscendo il diritto all’indennizzo per il periodo di arresti domiciliari successivo alla scadenza del termine di espiazione della pena. Il giudice territoriale aveva liquidato l’indennizzo e condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese di lite, quantificate in una somma determinata.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., rilevando di non essersi costituito né opposto alla pretesa della parte istante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, applicando il principio già affermato da Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, secondo cui nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione la pubblica amministrazione che non si sia opposta alla richiesta non può essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Il fondamento della decisione risiede nella nozione di soccombenza delineata dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.: la condanna alle spese presuppone che la parte sia risultata vittoriosa o soccombente rispetto all’esito del giudizio. L’amministrazione che non si sia costituita né abbia contrastato la domanda non può essere qualificata come soccombente, neppure in via parziale, poiché nessuna attività processuale è stata posta in essere in opposizione alla pretesa.
Nel caso di specie, l’indennizzo era stato liquidato sulla base del solo criterio aritmetico, senza che l’amministrazione avesse contestato il diritto o l’ammontare della somma. La Corte ne ha desunto che il giudice territoriale avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate, anziché addossarle all’amministrazione.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di merito, statuizione contestualmente eliminata.
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Nota della Redazione
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