Graduazione pena e attenuanti generiche incensurabili se motivazione congrua (Cass. pen. Sez. 7 n. 14165 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che, in sede di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudizio del merito sulla concessione o esclusione delle attenuanti è insindacabile in Cassazione purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992, ossia la guida senza patente poiché reiterata nel biennio. La Corte territoriale aveva irrogato una pena superiore al minimo edittale, tenendo conto dei precedenti specifici dell’imputato, e aveva negato le circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivi.
Con il ricorso venivano dedotti due motivi: il primo attinente alla concreta dosimetria della pena; il secondo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricondotto la questione ai consolidati principi in materia di sindacato di legittimità sulla pena, rilevando come la censura proposta mirasse ad ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di cassazione.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui la graduazione della pena è espressione della discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai criteri degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione non illogica, giustificando l’irrogazione di una pena superiore al minimo sulla scorta dei precedenti specifici gravanti sull’imputato e pervenendo comunque a una determinazione inferiore alla media edittale.
Sul secondo motivo, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, ai fini della concessione delle attenuanti generiche non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza, occorrendo elementi di segno positivo. Il giudizio relativo alla sussistenza di tali elementi costituisce valutazione di fatto, sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione contraddittoria: nel caso in esame la motivazione è stata ritenuta congrua, avendo la Corte territoriale dato atto della mancanza di elementi positivi e della rilevanza dei precedenti penali dell’imputato.
Dichiarato inammissibile il ricorso, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non emergendo ragioni di esonero. La pronuncia è stata resa il 24 marzo 2026 in camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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