Condanna patteggiata della guardia giurata fonda giudizio di inaffidabilità (TAR Toscana n. 1370 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ottima condotta politica e morale richiesto dall’art. 138, primo comma, n. 5, del T.U.L.P.S. per la nomina a guardia particolare giurata integra un potere discrezionale della Prefettura che non si esaurisce nella verifica formale dell’assenza di condanne. L’Amministrazione può valutare i comportamenti desumibili dalle condanne penali intervenute, comprese quelle pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., anche dopo la riscrittura della disposizione ad opera della Corte cost. n. 311 del 1996. Il giudizio di inaffidabilità è legittimo quando non è automatico e si fonda su una valutazione complessiva dei fatti, rafforzata da ulteriori provvedimenti restrittivi non contestati. La proporzionalità e l’eccesso di potere non sono configurabili quando le censure si risolvano in una generica contestazione del merito amministrativo.
Il Fatto
La Prefettura di Pistoia respinge l’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata con porto d’armi, proposta da un istituto di vigilanza con riferimento al ricorrente. A fondamento del diniego l’Amministrazione pone una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 572 e 582 cod. pen. e una valutazione articolata sulla mancanza del requisito di affidabilità.
Il ricorrente impugna il provvedimento deducendo violazione degli artt. 134 e 138 del T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, motivazione apparente, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità. Le Amministrazioni intimate eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità, essendo intervenuto a carico del ricorrente un divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. e un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ex art. 282-bis cod. proc. pen..
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza stabilizzata secondo cui, ai fini della valutazione discrezionale prevista dall’art. 138, primo comma, n. 5, del T.U.L.P.S., è possibile apprezzare i comportamenti desumibili dalle condanne penali del richiedente, citando TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 329 del 2017, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 749 del 2014 e Cons. Stato, sez. III, n. 5828 del 2011.
Il TAR osserva che la valutazione prefettizia non è stata affatto automatica né basata sulla sola sentenza di patteggiamento. Il fatto stesso che l’Amministrazione abbia affrontato la problematica dell’inattendibilità delle persone offese prospettata nella memoria procedimentale dimostra un esame non ridotto al dato processuale.
Le contestazioni del ricorrente si riducono, per il Tribunale, a un generico tentativo di sindacare il merito amministrativo. La valutazione si fonda su precisi comportamenti posti in essere dal richiedente, ulteriormente rafforzata dal divieto di detenzione armi e dal provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, richiamati nella comunicazione dei motivi ostativi e non contestati né in sede procedimentale né in ricorso.
Il Collegio ritiene superfluo esaminare l’eccezione di inammissibilità articolata dall’Avvocatura, che pure reputa non manifestamente infondata con riferimento alla richiesta di porto d’armi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 282-bis c.p.p. – Allontanamento dalla casa familiare
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta