Revoca dell’accoglienza al richiedente asilo solo se i mezzi economici sono stabili (TAR Toscana n. 554 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 costituisce provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc, che presuppone un apprezzamento complessivo della posizione del richiedente e non il mero riscontro contabile di un reddito superiore all’assegno sociale. I mezzi economici sufficienti devono presentare carattere stabile e duraturo, riferirsi a un arco temporale minimo di un anno e alle condizioni attuali dello straniero, in coerenza con l’art. 17, paragrafo 4, direttiva 2013/33/UE, che richiede un’occupazione per un “ragionevole lasso di tempo”. La revoca è inoltre illegittima ove l’amministrazione ometta la comunicazione di avvio del procedimento, poiché il provvedimento incide su bisogni fondamentali della persona e la natura vincolata del potere non può essere desunta dalla fissazione legislativa di una soglia reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente la protezione internazionale, era ospitato in una struttura di accoglienza. La prefettura, verificato nelle banche dati che nell’anno 2023 l’interessato aveva conseguito un reddito complessivo superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, disponeva la revoca delle misure di accoglienza con decreto dell’8.05.2024, notificato in pari data.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Toscana, deducendo violazione delle garanzie procedimentali e difetto di istruttoria, per non avere l’amministrazione valutato la tipologia e la durata delle occupazioni. La domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione; il Ministero dell’Interno si costituiva depositando nota amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la direttiva 2013/33/UE, in particolare i consideranda nn. 25 e 35 e gli artt. 17 e 20, che impongono di assicurare un tenore di vita dignitoso e di adottare le decisioni di riduzione o revoca in modo individuale, obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio di proporzionalità. La sentenza della Corte di giustizia n. 233 del 12 novembre 2019 ha chiarito che il rispetto della dignità umana osta a che il richiedente sia esposto a una situazione di estrema deprivazione materiale.
Il recepimento interno è individuato nell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015, che consente la revoca in caso di accertata disponibilità di mezzi economici sufficienti, e nel comma 2-bis, che impone motivazione individuale e proporzionata. Da qui la qualificazione della revoca come provvedimento discrezionale di decadenza: la soglia dell’assegno sociale orienta la valutazione, ma non la rende vincolata.
La giurisprudenza amministrativa, richiamata anche nella pronuncia della Sezione, esige che i mezzi siano stabili e duraturo e riferiti alle attuali condizioni dello straniero. Nel caso concreto l’amministrazione ha omesso ogni valutazione sulla sufficienza e continuità del reddito, limitandosi a riscontrare tre rapporti lavorativi precari; al momento del provvedimento due occupazioni erano già cessate e la terza garantiva entrate non idonee a un’esistenza dignitosa. Il decreto è pertanto annullato per violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015, letto conformemente alla direttiva.
Autonomo profilo di illegittimità è la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, in violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990. L’argomento dell’amministrazione secondo cui la veridicità dei fatti renderebbe superflua la partecipazione non è condiviso: la fissazione di una soglia reddituale evita disparità di trattamento, ma non trasforma il potere in vincolato. Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese; il Collegio revoca il provvedimento della Commissione sul patrocinio e liquida il compenso al difensore, subordinando l’ammissione alla verifica dei requisiti.
Nota della Redazione
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