Illegittimo patteggiamento allargato per violazione dell’aumento minimo ex art. 81 c.p (Cass. pen. Sez. 3 n. 12731 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., che preclude l’accesso al patteggiamento allargato per i soggetti dichiarati recidivi ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen., non determina di per sé l’illegalità della pena concordata, attenendo alle condizioni di accesso al rito e non alla determinazione della sanzione. È invece illegale la pena che, nel caso di recidiva qualificata, applica per la continuazione un aumento inferiore al minimo inderogabile di un terzo previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen., ponendosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale. L’erronea individuazione del reato più grave non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, non rientrando nei casi tassativi di cui all’art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Gup del tribunale di Fermo applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 24.000 di multa nei confronti dell’imputato, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare e disponendo il ritiro del passaporto. Nel procedimento era stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99, quarto comma, cod. pen., poi ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo un unico motivo di impugnazione. Con esso si lamentava la violazione dell’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., per avere il giudice applicato una pena concordata superiore ad anni due di reclusione nei confronti di soggetto dichiarato recidivo, nonché l’erronea indicazione del reato più grave e la conseguente illegittimità dell’aumento per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che l’accesso al patteggiamento allargato da parte di un soggetto dichiarato recidivo ex art. 99, quarto comma, cod. pen., con pena superiore ad anni due, è precluso dall’art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. Tale preclusione opera anche quando la recidiva sia stata ritenuta dal giudice ma non applicata in concreto per effetto del giudizio di equivalenza con le attenuanti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sulla scia di Sez. U. n. 35738/2010, Calibè.

La Corte esamina quindi il contrasto giurisprudenziale sulla natura del vizio derivante dall’illegittimo accesso al rito. Ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui la violazione della preclusione non determina l’illegalità della pena, poiché tale nozione è limitata alla pena inflitta extra o contra legem, non corrispondente per specie o quantità a quella astrattamente prevista, ovvero determinata sulla base di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima o in violazione del principio di irretroattività, secondo i principi affermati da Sez. U. n. 18821/2013, Ercolano, Sez. U. n. 33040/2015, Lazouli e Sez. U. n. 47766/2015, Butera.

L’illegalità della pena emerge, invece, in relazione al calcolo concretamente effettuato. La pena base era stata determinata in anni quattro di reclusione ed euro 30.000 di multa, con aumento per la continuazione fino ad anni cinque di reclusione ed euro 36.000 di multa. L’aumento applicato risultava, tuttavia, inferiore al minimo di un terzo della pena base, in violazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen., che impone tale minimo inderogabile in caso di recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Il giudice di merito non aveva considerato che tale aumento minimo opera anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti, come stabilito da Sez. 3, n. 19496/2016, Carambia.

La Corte precisa che la norma sull’aumento minimo per la continuazione incide sull’ambito edittale tipico della pena applicabile, collocando la sanzione determinata in violazione di tale minimo al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale. Quanto alla censura relativa all’erronea individuazione del reato più grave, essa è inammissibile, trattandosi di profilo valutativo non riconducibile ai casi tassativi di proponibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen. La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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