Impugnazione del titolo edilizio e dies a quo dalla conoscenza della lesività (TAR Lombardia n. 315 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione dei titoli edilizi, ai fini della decorrenza del termine di ricorso occorre distinguere in ragione del vizio dedotto. Se si contesta l’insussistenza dei presupposti per edificare sull’area interessata, la piena conoscenza della lesività si colloca alla data di inizio dei lavori. Se invece si contestano le modalità di esercizio dell’attività edilizia, la percezione della lesività si ha alla data di completamento dei lavori ovvero a quella in cui, in relazione al loro grado di avanzamento, divenga palese l’esatta dimensione, la consistenza e la finalità del manufatto. La mera consultazione tardiva della pratica edilizia non rileva ai fini della decorrenza del termine. La domanda risarcitoria richiede la rigorosa prova del danno, non supplibile con il principio acquisitivo, con la valutazione equitativa o con la consulenza tecnica d’ufficio.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari della nuda proprietà di un’unità immobiliare situata nel Comune di Gerenzano, hanno domandato l’annullamento del permesso di costruire n. 10/2021, rilasciato il 10.2.2022 in favore di un’azienda agricola confinante per la demolizione di pollai esistenti, l’ampliamento di una stalla e il posizionamento di un silos per mangimi e di un nuovo impianto di mungitura automatizzato.

Hanno dedotto la violazione delle distanze dagli edifici residenziali per le edificazioni in ambito agricolo, il difetto di istruttoria rispetto alle linee guida regionali sulle immissioni, la violazione della distanza di 100 metri prevista dalle n.t.a. e dell’art. 18 delle N.T.A. del PGT, nonché l’illegittimità del progetto per la presenza di un elettrodotto e della relativa fascia di rispetto. Hanno inoltre chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

I controinteressati hanno eccepito la tardività del ricorso. Il Collegio richiama il principio per cui la piena conoscenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine, si individua alla data di inizio dei lavori quando si sostiene l’insussistenza dei presupposti per avviare l’attività edilizia sull’area, e alla data di completamento o di palese evidenza del manufatto quando si contestano le modalità di esercizio dell’attività edilizia, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato sez. II n. 2011 del 23.03.2020.

Su questa base il Tribunale ritiene tardive le censure del primo motivo relative alla violazione delle linee guida regionali sulle distanze dagli abitati, alla distanza di 100 metri e all’art. 18 delle N.T.A. del PGT, oltre all’intero secondo motivo sull’elettrodotto. Si tratta di doglianze che contestano in radice l’ammissibilità dell’edificazione sull’area.

La documentazione prodotta dai controinteressati prova l’avvio dei lavori al 12 dicembre 2022 e il loro celere avanzamento. Il ricorso è stato notificato il 12 aprile 2023: le censure sono pertanto tardive. La percezione della lesività non può essere spostata al 20.3.2023, data di accesso alla pratica edilizia.

Non è tardiva la censura sul difetto di istruttoria e sulla mancata previsione di accorgimenti tecnici volti a contenere le immissioni, perché attiene alle modalità dell’edificazione. Nel merito è però infondata: è dedotta in modo generico la violazione delle linee guida regionali unificate in materia di edilizia e zootecnia, che forniscono criteri e indicazioni senza prevedere parametri e soluzioni inderogabili.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che non è stata fornita alcuna prova dei danni derivanti dalle opere assentite. Richiamando Cons. di Stato sez. V n. 1739 del 21.03.2011, ribadisce che spetta al ricorrente allegare circostanze di fatto precise e provare il danno, senza potersi invocare il principio acquisitivo, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. o una consulenza tecnica d’ufficio a supplenza dell’onere probatorio. Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e in parte infondato, con condanna alle spese e compensazione nei confronti del Comune, costituitosi solo formalmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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