Payback dispositivi medici e cessazione della materia del contendere subordinata all’accertamento regionale (TAR Lazio n. 14920 del 15.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici la cessazione della materia del contendere non consegue alla sola dichiarazione della parte di aver versato la quota ridotta. L’art. 7 del d.l. n. 95/2025 subordina quel effetto all’adozione, da parte della Regione, del provvedimento che accerta l’avvenuto versamento, pubblicato sul bollettino e sul sito istituzionale e comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In difetto di tale accertamento il ricorso, divenuto privo di utilità per il ricorrente, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità non equivale alla cessazione della materia del contendere e non presuppone l’accertamento del pagamento. Le spese possono essere compensate per eccezionali ragioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente all’allegato e agli atti presupposti di fonte statale e concertata, dolendosi del meccanismo del cd. payback. La controversia è stata trasposta davanti al TAR Lazio a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 48 c.p.a..
In corso di causa la società ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo versato alla Regione la quota ridotta pari al 25% dell’importo indicato nei provvedimenti di ripiano, secondo il meccanismo dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025. All’udienza l’ difensore ha confermato l’adesione della società alla procedura di risoluzione delle controversie e ha dichiarato il venir meno dell’interesse a una decisione di merito. Il collegio ha trattenuto la causa in decisione, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine a eventuali profili di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum si sposta dal merito dei profili di illegittimità del ripiano alla sorte del ricorso dopo l’adesione al meccanismo deflativo. Il Giudice ricostruisce la fattispecie normativa richiamando il disposto dell’art. 7 d.l. 95/2025: decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta con provvedimenti pubblicati sui bollettini e sui siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando così la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Da questa sequenza il Tribunale trae una conseguenza precisa sul piano processuale. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. L’effetto estintivo del giudizio è dunque mediato da un atto amministrativo regionale, non dalla dichiarazione unilaterale della parte né dalla mera esecuzione del versamento.
Nel caso concreto l’amministrazione regionale non ha attestato l’avvenuto effettivo versamento della quota ridotta. Il collegio, nell’avvisare le parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha quindi rilevato il possibile profilo di improcedibilità, che ha poi accolto. La dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla ricorrente determina, secondo il Tribunale, la sopravvenuta carenza di interesse, perché la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla ricorrente.
La qualificazione dell’esito è netta: al collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. Il dispositivo non pronuncia la cessazione della materia del contendere e non contiene alcun accertamento sull’effettività del pagamento. Sulle spese il Tribunale ravvisa, nelle peculiarità delle questioni e nell’andamento della vicenda processuale, eccezionali ragioni per l’integrale compensazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Nota della Redazione
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