Improcedibile il ricorso se non è depositata la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 2727 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ove l’impugnante alleghi, espressamente o implicitamente, che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, ovvero la circostanza sia eccepita dal controricorrente o emerga dalle produzioni delle parti o dal fascicolo d’ufficio, sorge a suo carico l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione. Il deposito va effettuato unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.. La mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
Un avvocato, difeso in proprio, aveva chiesto il rimborso dell’imposta di registro corrisposta in relazione a diverse ordinanze di assegnazione di cui era beneficiario, somma che aveva dovuto versare a seguito dell’emanazione di una cartella esattoriale. La domanda era stata accolta in primo grado dal Giudice di pace.
Il Tribunale, in sede di appello, ha accolto l’eccezione preliminare di mancato esperimento della negoziazione assistita e ha dichiarato improcedibile la domanda. Avverso tale pronuncia il ricorrente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea qualificazione della normativa in materia di negoziazione assistita per contrasto con il diritto europeo. La banca resiste con controricorso e solleva la questione dell’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il motivo non può essere scrutinato, assumendo rilievo preminente e dirimente la verifica della procedibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il ricorrente, nella seconda pagina dell’atto, ha affermato che la sentenza impugnata gli è stata notificata: da qui la necessità di verificare la tempestività dell’impugnazione alla stregua del termine breve.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costante in tema di produzione della copia notificata della sentenza e di decorrenza dei termini di impugnazione. In sede di legittimità assumono rilievo le allegazioni delle parti: se il ricorrente non ha allegato la notificazione, opera il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; se invece ha allegato, anche solo implicitamente, la notificazione, opera il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., con conseguente onere di depositare la copia autentica con relata.
Nel caso concreto manca la copia della sentenza munita della relazione di notifica da parte del difensore della banca. In atti, cartacei e telematici, vi è soltanto una copia con attestazione del difensore della controricorrente, ma non si rinviene il messaggio di posta elettronica con cui la notifica sarebbe stata eseguita, elemento che ne costituisce parte ineliminabile. La copia notificata non risulta depositata neppure dalla controricorrente.
La Corte sottolinea, a ulteriore conferma, che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7 settembre 2020 e il ricorso è stato notificato il 24 novembre 2020, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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