L’appello proposto da chi nega la procura al difensore è inesistente e la sentenza passa in giudicato (Cass. civ. Sez. 3 n. 15896 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché si risolve in un “non motivo”, il ricorso per cassazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e non proponga una specifica critica alle ragioni poste a fondamento del decisum. In tema di impugnazioni, l’appello proposto da un soggetto che neghi di aver conferito la procura al difensore non è a lui riferibile, con la conseguenza che, in assenza di un valido gravame, la sentenza di primo grado è divenuta definitiva per intervenuto decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. La mancata partecipazione del difensore, per effetto di una rinuncia al mandato, non integra una delle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice previste dall’art. 354 c.p.c., risolvendosi l’eventuale inosservanza dei doveri difensivi in una questione di responsabilità dell’avvocato nei confronti della parte. Infine, il difensore che agisca in assenza di valida procura può essere condannato alla rifusione delle spese solo nei confronti delle altre parti del giudizio, non già della parte apparentemente difesa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Brescia era stata adita per la riforma della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti di un terzo creditore, di alcuni atti di trasferimento di beni. Nel corso del giudizio di appello, uno degli appellanti assumeva di non aver mai conferito mandato al proprio difensore e proponeva querela di falso relativamente alle sottoscrizioni delle procure in atti. Nelle more, la creditrice rinunciava alla domanda.
La corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello “apparentemente” proposto da quella parte, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese. Avverso tale pronuncia l’appellante ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono stati ritenuti inammissibili. Il ricorrente censurava la mancata rimessione della causa al primo giudice e l’omessa pronuncia sulla richiesta di sanatoria degli atti nulli, deducendo la lesione del diritto di difesa. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente non si confrontava con la motivazione del giudice del gravame, il quale aveva chiaramente spiegato che l’appellante era inizialmente costituito con un altro difensore, poi rinunciatario, e che pertanto la sentenza di primo grado non presentava alcun vizio. L’eventuale rinuncia al mandato determina infatti la c.d. prorogatio dell’ufficio del difensore ex art. 85 c.p.c., mentre l’inosservanza di tale dovere comporta semmai una responsabilità dell’avvocato verso la parte.
La Corte ha evidenziato che la corte territoriale aveva correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 354 c.p.c., le cui ipotesi di rimessione sono tassative e riguardano l’omessa partecipazione al processo di chi ne è parte necessaria, ipotesi non assimilabile a quella di una parte rimasta priva di difensore. Inoltre, proprio perché lo stesso ricorrente negava di aver conferito l’incarico per proporre appello, il gravame non poteva essergli riferito e la sentenza di primo grado era divenuta definitiva per decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c..
La Corte ha quindi ribadito che l’esercizio del diritto di impugnazione è idoneo solo se i motivi si traducono in una specifica critica alla decisione impugnata, con l’indicazione concreta delle ragioni per cui essa è errata. I motivi che difettano di tali requisiti sono nulli per inidoneità allo scopo, come affermato dai precedenti richiamati. L’eventuale accertamento della falsità delle procure non avrebbe potuto incidere sull’esito del giudizio, rendendo la doglianza priva di attinenza al decisum.
Il quarto motivo, con cui il ricorrente chiedeva la condanna del difensore alla rifusione delle spese in suo favore, è stato invece dichiarato infondato. Le spese seguono i criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. con riguardo alle parti e non ai loro difensori e, nel caso di difensore privo di valida procura, la condanna può essere pronunciata solo in favore delle altre parti, non di quella apparentemente difesa. Nel caso di specie, peraltro, le spese dei gradi di merito erano state integralmente compensate e il capo non era stato contestato.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e al versamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per l’aver agito in maniera temeraria.
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Nota della Redazione
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