Compensazione IVA anteriore al pignoramento estingue il credito del terzo (Cass. civ. Sez. III n. 2724 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., il credito del debitore verso il terzo pignorato che sia già estinto al momento della notificazione del pignoramento non può formare oggetto di accertamento. La compensazione legale tra il credito IVA e IRAP vantato dal debitore e i corrispondenti debiti erariali, quando la coesistenza dei reciproci rapporti si sia verificata in epoca anteriore al pignoramento, opera di diritto e si traduce in causa di estinzione del credito antecedente al vincolo, con la conseguenza che il terzo non è più debitore verso il debitore principale. Nel processo esecutivo e nei procedimenti di accertamento dell’obbligo del terzo, in forza del rinvio alla disciplina dell’opposizione all’esecuzione, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini; il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pubblicata è pertanto quello semestrale di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso notificato oltre la sua scadenza.

Il Fatto

Una società creditrice, munita di decreto ingiuntivo, promuoveva il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, sostenendo che la propria debitrice principale fosse a sua volta creditrice del terzo pignorato per rimborso IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005. L’Agenzia delle entrate si costituiva e il Tribunale di Trieste rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Trieste respingeva il gravame, osservando che la parziale compensazione legale operata dalla debitrice con le dichiarazioni fiscali, riferita a crediti sorti negli anni d’imposta precedenti alla notificazione del pignoramento, aveva già determinato l’estinzione del credito, per il solo fatto della coesistenza con i crediti dell’erario. La società creditrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, ritenuta non ulteriormente differibile per l’epoca di iscrizione a ruolo. Il controllo è condotto sul solo profilo del rispetto del termine per l’impugnazione.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 6 febbraio 2015. Poiché l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato il 26 novembre 2009, il termine per proporre impugnazione è quello semestrale dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., non trovando applicazione il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ..

La Corte esclude che nella specie operi la sospensione feriale dei termini processuali. L’esclusione della disciplina sulla sospensione feriale vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva e anche per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo. A sostegno richiama un nutrito orientamento, tra cui Cass., sez. 6-3, 28/02/2020, n. 5475, Cass., sez. 6-3, 18/12/2019, n. 33728 e Cass., sez. 3, 28/02/2017, n. 5038.

La ragione dell’esclusione è individuata nell’interesse alla sollecita definizione del procedimento, considerato che il processo esecutivo resta sospeso in attesa della decisione sull’accertamento del credito pignorato. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. U, 19/10/1998, n. 10369 e Cass., sez. 6-3, 07/12/2016, n. 25063, riferendosi al testo anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 228/2012, applicabile ratione temporis.

Il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo p.e.c. in data 5 settembre 2015, dunque successivamente alla scadenza del termine semestrale spirato il 6 agosto 2015. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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