Inammissibile il ricorso che non riproduce gli atti del merito (Cass. civ. Sez. III n. 2009 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si fondano su atti e documenti del giudizio di merito che il ricorrente si limita a richiamare, senza riprodurli né indicarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte. Il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. impone che gli atti posti a fondamento del motivo siano resi intellegibili dalla sola lettura del ricorso, con puntuale indicazione della sede processuale di provenienza. Il controricorso è inammissibile se la procura speciale non è rilasciata a margine o in calce dell’atto, secondo il tassativo disposto dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. L’accertamento sull’eventus damni e la valutazione delle prove restano riservati al giudice di merito e non sono riesaminabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il creditore convenne in giudizio i coniugi fideiussori per sentire dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., della donazione con cui gli stessi avevano trasferito beni immobili ai figli. Altri creditori intervennero aderendo alla domanda.
Il Tribunale di Salerno accolse la domanda, ritenendo provati l’eventus damni e la scientia damni. La Corte d’Appello di Salerno rigettò il gravame, confermando che anche un credito litigioso è tutelabile con l’azione revocatoria e che non occorre la sospensione del giudizio sul credito. I coniugi proposero ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via pregiudiziale il controricorso della società cessionaria, dichiarandolo inammissibile per difetto di procura speciale: la procura prodotta era stata rilasciata in data anteriore all’emissione della sentenza impugnata. Il principio applicato è quello dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., che richiede il conferimento contestuale all’atto, salvo il ricorso ad atto pubblico o scrittura privata autenticata contenenti gli elementi essenziali del giudizio.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto inammissibile sotto plurimi profili. I ricorrenti hanno fondato le censure su una serie di atti e documenti del giudizio di merito, limitandosi a richiamarli senza riprodurli nel ricorso e senza indicare in quale sede processuale fossero stati prodotti. Tale omissione integra la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., rendendo impossibile l’esame da parte della Corte.
La Corte ha richiamato il principio Sezioni Unite n. 7701 del 2016, secondo cui la mancanza anche di una sola delle indicazioni necessarie rende il ricorso inammissibile, non essendo sufficienti affermazioni apodittiche non seguite da dimostrazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’accertamento sull’eventus damni è rimesso alla discrezionale valutazione del giudice di merito. Nel caso di solidarietà passiva, il pregiudizio va valutato esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale del fideiussore, a nulla rilevando la capienza dei patrimoni degli altri obbligati, secondo Cass. n. 12901 del 2020. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancata riproduzione della censura proposta in appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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