Improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relazione di notifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 9244 del 12.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notifica a mezzo PEC. La verifica della produzione è effettuata d’ufficio dalla Corte. La relata di notifica può essere acquisita agli atti solo se prodotta dal controricorrente nel termine di costituzione o tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ma esclusivamente quando il termine breve decorre per legge dalla comunicazione o notificazione della decisione. La successiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. non è consentita, poiché il termine per il deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava con un unico motivo la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione avverso l’atto di precetto in rinnovazione notificatogli dal Condominio controricorrente. Nel ricorso per cassazione, notificato il 1/02/2024, il ricorrente dichiarava che la sentenza impugnata gli era stata notificata il 3/01/2024, senza tuttavia produrre la copia della sentenza munita della relata di notifica. Il Condominio resisteva con controricorso, senza nemmeno esso produrre la predetta documentazione.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rileva che, nel giudizio di legittimità, la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e della tempestività dell’impugnazione è rimessa all’accertamento d’ufficio del giudice, che deve controllare la sussistenza dei presupposti di procedibilità del ricorso. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21349 del 2022 e ribadito da successive pronunce, la Corte rammenta che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, non è una mera informazione, ma un atto di autoresponsabilità che impegna la parte dichiarante a subire le conseguenze di quanto affermato.

Da tale dichiarazione discende l’onere del ricorrente di depositare, nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., la copia della sentenza con la relata di notifica, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione in caso di notifica telematica. Nel caso in esame, tale documentazione non risulta prodotta né dal ricorrente né dal controricorrente nel termine per la sua costituzione, né risulta acquisibile tramite l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, poiché l’ipotesi del termine breve decorrente dalla notificazione non rientra nelle eccezioni in cui la cancelleria provvede alla comunicazione del provvedimento. La Corte precisa che la dichiarazione di avvenuta notifica non può essere neutralizzata dal fatto che il ricorso sia stato comunque proposto entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, poiché la produzione della relata di notifica costituisce onere autonomo e inderogabile.

Con riferimento alla possibilità di sanare l’omissione mediante la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la Corte richiama il recente orientamento per cui la nozione di documento non può estendersi alla copia notificata della sentenza, atteso che il termine per il relativo deposito è previsto a pena di improcedibilità e non di inammissibilità. La declaratoria di improcedibilità, pertanto, prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, come nel caso in cui il ricorso difetti dei requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c.

Conseguentemente, la Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite e attestando la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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