Improcedibilità per superamento dei termini nel giudizio di appello (Cass. pen. Sez. VI n. 2234 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di durata massima del giudizio di appello, introdotto dall’art. 344-bis cod. proc. pen., decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen.. Non rileva, a tal fine, la data di trasmissione degli atti alla Corte d’appello. La previsione intertemporale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 134 del 2021 trova applicazione solo quando gli atti siano già pervenuti al giudice dell’impugnazione prima dell’entrata in vigore della legge. Il superamento del termine triennale, per le impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, determina l’improcedibilità dell’azione penale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza del 1 ottobre 2020. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 20 febbraio 2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’inosservanza dell’art. 344-bis cod. proc. pen. e il superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello, maturato in data anteriore alla decisione impugnata. Il ricorrente contesta il criterio con cui la Corte territoriale ha individuato il dies a quo del termine, cioè nella trasmissione degli atti (20 dicembre 2021). Il Sostituto Procuratore generale ha depositato note conclusionali chiedendo l’annullamento per improcedibilità dell’azione penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione VI ha ritenuto il ricorso fondato. Il nodo giuridico riguarda l’individuazione del momento da cui decorre il termine di durata massima del giudizio di appello, disciplinato dall’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
La Corte d’appello, investita della questione, aveva ancorato il dies a quo alla data di trasmissione degli atti (20 dicembre 2021), ritenendo il termine non ancora decorso. La Suprema Corte ha censurato questo criterio.
Il comma 3 dell’art. 344-bis stabilisce che i termini «decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza». Il riferimento normativo è dunque alla scadenza del termine di deposito della motivazione di primo grado, non alla trasmissione degli atti.
Applicando tale criterio, il dies a quo è stato individuato alla data dell’8 febbraio 2021: alla scadenza del termine di deposito di quaranta giorni, maturata il 10 novembre 2020, si aggiungono novanta giorni. Poiché l’impugnazione è stata proposta entro il 31 dicembre 2024, il termine ha durata triennale ed è risultato decorso alla data dell’8 febbraio 2024.
La Corte ha inoltre escluso l’operatività della previsione intertemporale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 134 del 2021, che fa decorrere i termini di improcedibilità dalla data di entrata in vigore della legge per i procedimenti i cui atti siano stati trasmessi al giudice dell’impugnazione prima di tale data. Nel caso di specie gli atti sono stati trasmessi in data successiva all’entrata in vigore della legge, donde l’inapplicabilità della norma transitoria.
Ne è conseguita l’improcedibilità dell’azione penale e l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e di quella di primo grado del Tribunale di Vibo Valentia del 1 ottobre 2020.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.