Registratore nell’auto altrui: il rapporto familiare non esclude l’intercettazione illecita (Cass. pen. n. 9222/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 617-bis c.p. tutela anticipatamente la riservatezza delle comunicazioni e si consuma con l’installazione di un dispositivo idoneo alla captazione di conversazioni alle quali l’agente non partecipa, anche se la captazione non abbia poi concretamente luogo. L’espressione “altre persone” comprende qualsiasi soggetto diverso da chi installa l’apparecchiatura e il rapporto familiare non attribuisce alcuna facoltà di interferire nella sfera di riservatezza altrui. In tema di diffamazione, invece, occorre provare che la comunicazione lesiva sia stata effettuata ad almeno due persone, oppure a una sola con modalità tali da determinarne sicuramente la conoscenza da parte di altri; non sono sufficienti ricostruzioni meramente congetturali sull’autore della diffusione.
Il Fatto
Più imputati venivano condannati per diffamazione e, con alcune eccezioni, anche per il reato previsto dall’art. 617-bis c.p. La vicenda riguardava l’installazione di un registratore vocale all’interno dell’autovettura utilizzata da un familiare, allo scopo di acquisire informazioni relative alla sua vita privata. Le conversazioni così emerse riguardavano anche una relazione extraconiugale, successivamente divenuta nota all’interno di una comunità religiosa.
La Corte d’appello confermava le condanne. I ricorrenti sostenevano, quanto all’art. 617-bis c.p., che il dispositivo fosse stato installato per accertare condotte del familiare e che la captazione di una conversazione fosse avvenuta accidentalmente. Quanto alla diffamazione, contestavano invece la prova della loro responsabilità nella diffusione della notizia a soggetti diversi dal coniuge della persona offesa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge le censure relative all’art. 617-bis c.p. La fattispecie anticipa la tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, punendo già la procurata disponibilità o l’installazione di strumenti idonei alla captazione. L’effettivo ascolto della conversazione non costituisce quindi elemento necessario per la consumazione. È sufficiente che l’apparecchiatura sia stata installata con la finalità di prendere cognizione di comunicazioni o conversazioni non dirette all’agente.
La Corte esclude inoltre qualsiasi efficacia scriminante del rapporto familiare. L’espressione normativa riferita alle comunicazioni tra “altre persone” comprende qualunque soggetto diverso da chi installa il dispositivo. I doveri di solidarietà derivanti dai rapporti familiari non comportano la perdita del diritto alla riservatezza, neppure quando la condotta sia diretta a verificare eventuali violazioni di obblighi personali o coniugali. L’installazione del registratore mantiene pertanto la propria rilevanza penale.
Diversa è la valutazione relativa alla diffamazione. La Corte esclude che la divulgazione di informazioni concernenti la vita intima possa essere giustificata dal diritto di cronaca sulla base del solo interesse degli appartenenti a una comunità religiosa. L’interesse pubblico richiesto dall’esimente non coincide con l’interesse interno della comunità a conoscere comportamenti contrari alle proprie regole morali, quando si tratti di fatti privati che non costituiscono illeciti per l’ordinamento statale.
La condanna per diffamazione non può tuttavia fondarsi sulla semplice circostanza che la notizia fosse divenuta ampiamente conosciuta. Per integrare l’art. 595 c.p. occorre dimostrare la comunicazione ad almeno due persone, o a una sola con modalità tali da rendere certa l’ulteriore diffusione. Nel caso concreto non risultava adeguatamente spiegato come si fosse giunti ad attribuire proprio agli imputati la divulgazione della notizia nella comunità religiosa. La motivazione era sul punto congetturale. La sentenza viene quindi annullata limitatamente al reato di diffamazione, con rinvio per nuovo giudizio, mentre i ricorsi vengono rigettati nel resto.
Nota della Redazione
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