Imputazione del pagamento e prova dei fatti estintivi del debito (Cass. civ. Sez. II n. 13477 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che agisce per il pagamento è tenuto a provare il titolo del proprio diritto, non anche il mancato pagamento, perché l’adempimento integra un fatto estintivo dell’obbligazione, la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisce. L’art. 1193 cod. civ. e le regole sussidiarie di imputazione non fondano alcuna presunzione di avvenuto pagamento delle forniture documentate dal creditore. La facoltà di imputare il pagamento a uno specifico debito si esercita e si consuma all’atto del pagamento; una dichiarazione successiva, senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. Il vizio di motivazione è denunciabile, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo quando l’anomalia si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il principio del libero convincimento del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una fornitrice di latte ottenne un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo di forniture effettuate tra l’inizio del 2009 e il marzo 2010. La destinataria del provvedimento propose opposizione sostenendo di aver pagato tutte le forniture successive a quelle contestate, salvo un residuo, e che l’avvenuta registrazione delle fatture nella propria contabilità tra le passive dovesse valere quale implicito riconoscimento del pagamento.
Il Tribunale respinse l’opposizione, escludendo che la debitrice avesse provato i fatti estintivi e ritenendo che la ricezione delle fatture in contabilità non equivalesse a riconoscimento del pagamento. La Corte d’appello di Napoli confermò la decisione, ribadendo che l’onere di provare il pagamento grava sul debitore che lo eccepisce. La soccombente ricorse per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la contraddittorietà della motivazione d’appello. Il ricorso è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Resta estraneo il semplice difetto di sufficienza, come confermato dai precedenti richiamati.
Il secondo motivo investe l’imputazione del pagamento. La Corte ricostruisce la disciplina degli artt. 1193-1196 cod. civ., qualificandola come insieme di regole suppletive dell’adempimento. Quando il debitore ha più debiti della stessa specie verso il medesimo creditore, può dichiarare quale intende soddisfare; in difetto operano i criteri legali del secondo comma dell’art. 1193 cod. civ. e, prima ancora, l’imputazione può essere compiuta dal creditore in sede di quietanza ai sensi dell’art. 1195 cod. civ..
Il passaggio decisivo riguarda la prova. Il creditore che agisce per il pagamento prova il titolo, non il mancato pagamento, che è fatto estintivo da provare a carico del debitore. L’onere torna sul creditore solo se questi contesti l’imputazione di un pagamento già comprovato ed efficacemente riferito a un credito determinato. Ne deriva che la facoltà di imputazione si esercita e si consuma all’atto del pagamento: una dichiarazione successiva, senza adesione del creditore, è inefficace. I criteri dell’art. 1193 cod. civ. non possono dunque essere impiegati come presunzione di avvenuto pagamento delle forniture.
Il terzo motivo, relativo all’omessa considerazione di un fatto decisivo, è inammissibile: la circostanza non emerge dagli atti e la ricorrente non ha assolto, in presenza di doppia conforme, l’onere di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e di dimostrarne la diversità, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.. Anche il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché censura nel merito la valutazione probatoria. Il quinto è assorbito dal rigetto del primo. Il sesto è infondato, perché il libero convincimento opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in legittimità, sì che la doglianza si risolve in un errore di fatto da censurare nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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