Inammissibili i motivi in fatto sulla truffa e confermata la recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 40077 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il motivo che, invocando una diversa valutazione delle prove, si limiti a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una ricostruzione alternativa è inammissibile. Il riconoscimento della recidiva, se sorretto da motivazione adeguata e coerente con le risultanze processuali, è insindacabile in sede di legittimità. La determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui singoli elementi offerti dalla legge: l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 27 aprile 2023 nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., con pena di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 700,00 di multa. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Con il primo motivo ha contestato la penale responsabilità, deducendo violazione degli artt. 192, 358, 415-bis, 530 e 533 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Con il secondo ha censurato l’applicazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. Con il terzo ha lamentato l’erronea determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché articolato esclusivamente in fatto e, dunque, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che resta estraneo ai propri poteri il compito di procedere a una rilettura degli elementi probatori o di privilegiare una ricostruzione alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, avevano indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità per il reato di truffa. Tale ricostruzione, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o manifesta illogicità, è stata ritenuta insindacabile.
Il secondo motivo è stato parimenti escluso. L’applicazione della recidiva risultava basata su una motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali. La Corte territoriale aveva valorizzato la progressione criminosa desumibile dalla pluralità di delitti commessi nel tempo, ravvisandovi il segno di una pericolosità ingravescente di cui la truffa costituiva ulteriore dimostrazione.
Quanto al terzo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui la determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva. L’obbligo di motivazione rafforzata opera solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; quando invece la pena è irrogata al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. La Corte territoriale aveva ritenuto congrua la pena irrogata in misura di poco superiore al minimo, in ragione della gravità del danno economico e dell’elevata capacità a delinquere desumibile dai precedenti.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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