Inammissibile il ricorso in cassazione per carenza di interesse sopravvenuto (Cass. pen. Sez. II n. 40076 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di riesame è inammissibile per carenza di interesse quando, nelle more del giudizio di legittimità, il decreto di sequestro preventivo sia stato annullato e i beni restituiti all’avente diritto. Ai sensi dell’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., l’interesse ad impugnare deve rivestire carattere di effettività e concretezza, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante, non essendo sufficiente il mero interesse alla correttezza teorica della decisione. Tale principio non ammette eccezioni quando l’ordinanza impugnata sia stata emessa su un provvedimento comunque inoppugnabile, poiché il decreto di convalida del sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico ministero non è autonomamente impugnabile con il riesame.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di convalida di un sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico ministero. L’istanza di riesame era stata ritenuta priva di idonea procura speciale, in quanto asseritamente generica. Il ricorrente deduce, con quattro motivi, la violazione degli artt. 100, 125, 324, 568, 582, 583 e 591 cod. proc. pen., degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, oltre all’omesso esame delle doglianze sul fumus commissi delicti.

Nelle more del giudizio, il sequestro preventivo viene annullato e le cose sequestrate restituite all’avente diritto. Il difensore deposita memoria per dedurre la persistenza di un interesse all’impugnazione: formale, sostanziale ed economico, quest’ultimo legato alla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso dal GIP non è impugnabile innanzi al Tribunale del riesame. Richiamando un orientamento consolidato (Sez. U n. 21334 del 31.05.2005, Sez. 3 n. 5770 del 17.01.2014, Sez. 2 n. 50740 del 19.09.2019), il Collegio ribadisce che oggetto esclusivo del riesame è il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale.

Da tale premessa discende che l’accertamento sull’eventuale fondatezza della censura relativa alla procura speciale resta assorbito: l’impugnazione era comunque inammissibile perché diretta avverso un provvedimento inoppugnabile.

Il fulcro della decisione è però un altro. La Corte muove dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., che pone la sussistenza di un interesse ad impugnare come condizione di ammissibilità. Secondo le Sezioni Unite n. 6624 del 27.10.2011 (dep. 17.02.2012), la nozione va letta in prospettiva utilitaristica: il gravame deve tendere a rimuovere uno svantaggio processuale o a conseguire un’utilità logicamente coerente con il sistema normativo.

Non basta, dunque, il mero interesse alla correttezza teorica della decisione. L’interesse deve essere concreto ed attuale. Nel caso di specie tale requisito difetta: il ricorrente non conseguirebbe alcun vantaggio pratico dall’eventuale annullamento dell’ordinanza, stante il sopravvenuto annullamento del sequestro e la restituzione dei beni.

Quanto all’unico profilo potenzialmente idoneo — l’interesse economico alla caducazione della condanna alle spese — la Corte lo esclude comunque. L’inoppugnabilità del decreto di convalida rende legittima la declaratoria di inammissibilità del riesame e, con essa, la condanna alle spese: ciò a prescindere dalla correttezza del percorso argomentativo del Tribunale. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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