Inammissibile il ricorso per cassazione che non censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 16968 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice di appello abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., spogliandosi della potestas iudicandi, le sue eventuali considerazioni sul merito costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, prive di valenza decisoria. Il ricorso per cassazione che pretenda un sindacato su tali argomentazioni, senza censurare la statuizione di inammissibilità, è inammissibile, poiché su quest’ultima, quale unica ratio decidendi giuridicamente rilevante, si è formato il giudicato. Il contenuto dell’obbligo di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione ex art. 18, secondo comma, legge n. 689/1981 è soddisfatto quando dall’atto risulti la violazione addebitata, essendo ammissibile la motivazione per relationem con richiamo al provvedimento presupposto, già noto al trasgressore.

Il Fatto

Il Tribunale di Rieti aveva rigettato l’opposizione proposta da due soggetti avverso l’ordinanza-ingiunzione del Comune, che aveva irrogato loro la sanzione massima di euro 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.lgs. n. 380/2001, per l’inottemperanza ad un ordine di demolizione di un fabbricato realizzato senza titolo edilizio in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico.

La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, dichiarandolo inammissibile per non avere gli appellanti preso posizione sulle ragioni del rigetto di primo grado, relative all’esecutività dell’ordinanza di demolizione presupposta e alla completezza delle sue indicazioni. In via meramente argomentativa, la corte territoriale aggiungeva considerazioni sul merito, ritenendo irrilevante l’appartenenza della quasi totalità del terreno a terzi e necessaria l’irrogazione della sanzione massima per gli abusi in aree a rischio idrogeologico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, come volto a contestare le argomentazioni di merito svolte dal giudice d’appello. Ha quindi richiamato il principio per cui, quando il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi dichiarando l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le ulteriori considerazioni sul merito non possono formare oggetto di impugnazione, potendo questa appuntarsi esclusivamente sulla statuizione in rito (citando Cass., Sez. 5, n. 32092 del 2024).

La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano mosso alcuna censura avverso la ratio decidendi assorbente, ossia la declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità delle censure ex art. 342 c.p.c. Tale omissione è stata ritenuta di per sé sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in linea con i precedenti (Cass., Sez. L, n. 29529 del 2022; Cass., Sez. 3, n. 27388 del 2022).

Quanto al secondo profilo, la Corte ha comunque rilevato, per completezza, l’infondatezza della tesi dei ricorrenti circa l’impossibilità di integrare la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione con il richiamo per relationem al provvedimento presupposto. Ha infatti ribadito che l’obbligo motivazionale ex art. 18, secondo comma, legge n. 689/1981 deve essere valutato in funzione dello scopo di consentire all’ingiunto la tutela dei propri diritti, essendo ammissibile il richiamo ad altri atti del procedimento, quali l’ordinanza di demolizione, già nota al trasgressore per effetto della preventiva contestazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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