Rumori molesti e disturbo: rileva destinazione a riposo anche del residence (Cass. pen. Sez. III n. 32585 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659 cod. pen. non rileva la destinazione urbanistica dell’immobile dal quale provengono i rumori, ma il suo lecito utilizzo a fini di riposo, evenienza che rende utilizzabili i rilievi fonometrici e conferisce ai rumori una potenzialità offensiva estesa a tutti i soggetti che ne fruiscono. La contravvenzione, di natura di pericolo, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica e dunque una diffusività tale da rendere l’evento di disturbo potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, non essendo necessaria la prova della concreta molestia a una platea diffusa. L’accertamento sull’effettiva idoneità delle emissioni sonore a superare la normale tollerabilità costituisce giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, che può fondarsi anche su prove dichiarative, non essendo imposto il ricorso esclusivo ad accertamenti tecnici.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale aveva assolto l’imputata dal reato di cui all’art. 659 cod. pen., la dichiarava responsabile del fatto ai soli effetti civili e la condannava al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.
Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla norma incriminatrice, il travisamento della prova fondato sulla destinazione commerciale e non abitativa degli immobili e, infine, la violazione dell’art. 652 cod. proc. pen., per essere stata affermata la responsabilità civile nonostante l’assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che l’art. 573 cod. proc. pen. prevede espressamente la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di primo grado in relazione agli interessi civili. Ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 38481 del 25/05/2023, secondo cui il comma 1-bis della disposizione, come modificato dal d.lgs. 150/2022, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili relative ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022, ipotesi non ricorrente nel caso esaminato.
Ha poi ribadito l’orientamento consolidato per cui la parte civile è legittimata ad appellare la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto al fine di chiedere l’affermazione della responsabilità dell’imputato ai soli fini risarcitori, ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali.
Quanto ai primi due motivi, la Corte li ha ritenuti infondati. La destinazione urbanistica della zona è stata considerata irrilevante, poiché ciò che assume rilievo ai fini penali non è la classificazione dell’immobile, ma il suo lecito utilizzo a fini di riposo, circostanza di fatto verificata dalla Corte territoriale e insindacabile in sede di legittimità. Ne deriva l’utilizzabilità dei rilievi fonometrici e la potenzialità offensiva estesa dei rumori verso tutti i fruitori della struttura.
La Corte ha ricordato la costante giurisprudenza secondo cui la rilevanza penale della condotta richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, con rumori dotati di tale diffusività da rendere il disturbo potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se concretamente solo taluna se ne lamenti. Trattandosi di reato di pericolo, la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati.
Infine, sul concetto di normale tollerabilità, ha confermato che l’accertamento della idoneità delle emissioni a recare pregiudizio costituisce giudizio di fatto rimesso al merito, che può fondarsi anche su elementi probatori di diversa natura, non essendo coerente con il principio di atipicità della prova il ricorso esclusivo ad accertamenti tecnici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di legittimità.
Nota della Redazione
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