Ingiunzione a demolire di opere vetuste: necessaria istruttoria e contraddittorio (C.G.A.R.S. n. 421 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce esercizio di attività vincolata e non richiede, di regola, la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione. Tale regola non è però assoluta. Quando le opere ritenute abusive sono particolarmente risalenti nel tempo e la loro epoca di realizzazione è incerta, il Comune è tenuto a svolgere un’adeguata istruttoria, i cui esiti devono trasfondersi nella motivazione del provvedimento. In tale ipotesi il confronto procedimentale con il proprietario assume rilievo determinante per l’accertamento della natura abusiva e della data delle opere.

Il Fatto

La ricorrente impugnava davanti al TAR per la Sicilia l’ingiunzione a demolire notificatale dal Comune di Palermo l’11 novembre 2013. Il provvedimento contestava opere realizzate, secondo l’Amministrazione, senza titolo abilitativo: rifacimento delle coperture con creazione di terrazzo, un solaio in cemento armato e l’accorpamento di un sottotetto con ricavo di stanze e servizi.

La ricorrente eccepiva, tra l’altro, il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che le opere erano anteriori al 1967 e che il Comune non aveva indicato il titolo e le planimetrie assunte a parametro. Il TAR rigettava il ricorso con sentenza n. 2094/2022, compensando le spese. Proponeva appello l’interessata, non costituendosi il Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide i principi espressi dal TAR: l’attività di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non è assistita da particolari garanzie partecipative, non essendo necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non richiedono una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati. Il C.G.A.R.S. richiama sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, sez. II, n. 3971/2019.

Questi principi, tuttavia, vanno applicati tenendo conto della peculiarità della fattispecie. In presenza di manufatti edili risalenti nel tempo, l’individuazione del momento di realizzazione delle opere può non essere agevole. Fermo restando l’onere della prova a carico del proprietario, il Comune è comunque tenuto a un’istruttoria adeguata, i cui esiti devono essere trasfusi nella motivazione del provvedimento.

Quando la data di realizzazione è incerta per la vetustà del fabbricato, il confronto procedimentale con l’interessato assume una significativa rilevanza. Il procedimento è sede di composizione degli interessi pubblici e privati e il contraddittorio può ritenersi raramente eludibile, salvo che sia evidente che l’esito non poteva essere diverso. Il Collegio valorizza anche l’art. 12 della L.R. Sicilia n. 7/2019, che annovera tra i diritti dei partecipanti l’audizione personale, con obbligo dell’Amministrazione di valutarne i risultati.

Nel caso concreto l’appellante aveva prodotto una perizia di parte dalla quale risultava che le opere esistevano già prima del 1° settembre 1967 e che non emergeva prova di una loro realizzazione successiva. La peculiarità della vicenda induce quindi il Collegio a ritenere il confronto procedimentale un momento necessario per il legittimo esercizio del potere repressivo, dovendosi chiarire molteplici aspetti in contraddittorio con il proprietario.

Il primo, il quarto e il sesto motivo sono pertanto fondati: la sentenza è riformata e l’ingiunzione annullata, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Il secondo e il terzo motivo sono infondati, poiché ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 il proprietario risponde delle opere abusive anche quando non ne sia l’autore. Il quinto motivo resta assorbito. Le spese del grado sono dichiarate irripetibili e quelle di primo grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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