L’ipoteca non esclude l’eventus damni nell’azione revocatoria ordinaria (Cass. civ. Sez. 3 n. 15987 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da poterne assorbire potenzialmente l’intero valore, non esclude la configurabilità dell’eventus damni, presupposto dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. La valutazione dell’idoneità dell’atto a pregiudicare le ragioni del creditore e dell’incidenza della garanzia ipotecaria sul valore del bene va compiuta mediante un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, volto ad apprezzare l’eventualità del venir meno o del ridimensionamento della garanzia stessa. Non è richiesto che il creditore dimostri l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene, essendo sufficiente il pericolo di pregiudizio. La motivazione che escluda l’eventus damni sulla base della mera esistenza di iscrizioni ipotecarie di importo superiore al valore del bene, senza una proiezione verso il futuro, è apparente e viola l’art. 132 c.p.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso una società e un soggetto, chiedendo dichiararsi inefficace nei propri confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., un atto di compravendita stipulato nel 2012, in quanto posto in essere in pregiudizio del creditore. In via subordinata, l’ente creditore domandava l’accertamento della responsabilità del terzo contraente ex art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello di Campobasso confermava la decisione, ritenendo insussistente il requisito dell’eventus damni in ragione del fatto che l’immobile oggetto dell’azione revocatoria risultava gravato da tre ipoteche di importo complessivamente superiore al valore del cespite, con conseguente impossibilità per il creditore chirografario di conseguire una utile soddisfazione sul bene anche in assenza dell’atto dispositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 2901 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Nel dirimere i contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha dato continuità al principio affermato da Cass. n. 5815 del 2023. Tale arresto ha chiarito che la mera presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene, pur di entità tale da assorbirne potenzialmente l’intero valore, non è di per sé idonea a escludere la sussistenza dell’eventus damni. La valutazione del pregiudizio va infatti compiuta mediante un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, dovendosi apprezzare la possibilità del venir meno o del ridimensionamento della garanzia ipotecaria.
La Corte ha precisato che l’azione revocatoria è strumentale alla tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore e non ha effetti recuperatori o restitutori del bene, determinando la sola inefficacia dell’atto nei confronti del creditore revocante. La presenza di ipoteche, pertanto, non fa venir meno l’interesse ad agire, atteso che tali garanzie sono suscettibili di vicende modificative o estintive, ad opera tanto del debitore quanto di terzi.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva richiamato in astratto la necessità del giudizio prognostico, ma era pervenuta a conclusioni contraddittorie, fondandole sul mero esame dello stato attuale degli atti e sulla presenza delle tre iscrizioni ipotecarie, senza alcuna proiezione verso il futuro. La Corte territoriale non aveva spiegato per quali ragioni i gravami dovessero ritenersi in concreto idonei a neutralizzare il pregiudizio per il creditore chirografario, né aveva dato conto delle ragioni per cui escludere la possibilità di vicende estintive o modificative delle ipoteche, risolvendosi l’affermazione di insussistenza del danno in una motivazione meramente apparente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso