Ottemperanza al decreto di equa riparazione senza il termine dilatorio dell’art. 14 (TAR Calabria n. 1889 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non trovano più applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il perdurante silenzio dell’amministrazione legittima l’actio iudicati e l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in caso di ulteriore inerzia, sono liquidate dal commissario ad acta, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio n. 1817/2023 emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro il 25.9.2023, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagarle 3.000,00 euro a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda. Il titolo era stato notificato il 28.9.2023.
Il 6.11.2023 la ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001. Dalla presentazione di tale istanza sono decorsi sei mesi senza che il Ministero, regolarmente intimato e non costituito, provvedesse al pagamento. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che il decreto della Corte d’Appello ha acquisito autorità di cosa giudicata. Richiamando un proprio rivisto orientamento, il TAR afferma che per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001 non sono più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, sul rilievo di Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il ricorso è ritenuto fondato ex art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.. Il Ministero deve pertanto eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni.
Sulle spese, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio e non espressamente disciplinata, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247, e tenendo conto della semplicità e serialità della materia.
Il Collegio estende poi i poteri del commissario ad acta alla rifusione delle spese in caso di mancata corresponsione nel medesimo termine di trenta giorni. Nel silenzio del codice sul punto, si applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali: evitare un secondo giudizio di ottemperanza risponde a economia processuale e al buon andamento. Il richiamo all’art. 95 cod. proc. civ. e all’art. 510 cod. proc. civ. conferma che le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata