Querela del detentore qualificato e desistenza volontaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 14042 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della legittimazione a proporre querela, è irrilevante che il querelante sia sprovvisto dei poteri di rappresentanza del proprietario, purché sia titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Il bene giuridico tutelato dal delitto di furto non è solo la proprietà o i diritti reali, ma anche il possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica e che sussiste anche in assenza di un titolo giuridico o quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Non ricorre la desistenza volontaria quando la scelta di non proseguire l’azione criminosa è determinata dall’intervento di un terzo, come il vigilante, che induce a consegnare i beni sottratti; per le stesse ragioni, difetta il requisito della volontarietà per il recesso attivo, finalizzato a scongiurare l’evento.
Il Fatto
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato con sentenza di primo grado, poi confermata dalla Corte di appello di Roma. La condanna riguarda un episodio avvenuto all’interno di un esercizio commerciale, dove l’imputato aveva tentato di sottrarre dei beni, ma era stato indotto a consegnarli a seguito dell’intervento del vigilante. Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela era stata presentata dal direttore dell’esercizio commerciale, soggetto che riteneva non legittimato. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione a proporre querela non dipende dalla titolarità di un potere di rappresentanza del proprietario. È sufficiente che il querelante sia titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa, in quanto il bene giuridico protetto dal delitto di furto comprende anche il possesso.
La Corte ha precisato che il possesso, ai fini della legittimazione alla querela, va inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta disponibilità fisica della cosa. Tale relazione può configurarsi anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Il titolare di tale posizione di fatto assume la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, è legittimato a proporre querela. A sostegno di tale principio, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 40354 del 2013, che hanno espressamente riconosciuto la legittimazione al responsabile di un supermercato.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per la mancata applicazione della disciplina della desistenza volontaria e del recesso attivo. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha escluso la desistenza volontaria, evidenziando che la scelta dell’imputato di non proseguire nell’azione criminosa era stata determinata dall’intervento del vigilante, che lo aveva chiaramente indotto a consegnare i beni sottratti. Detta condotta non poteva essere qualificata nemmeno come recesso attivo, difettando il requisito della volontarietà dell’impedimento dell’evento.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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