Liberazione anticipata, inammissibile il ricorso se manca interesse attuale (Cass. pen. Sez. I n. 35185 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia a quello della decisione. Esso va correlato alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella impugnata. La carenza di interesse sopraggiunta ricorre quando l’attualità dell’interesse venga meno per una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che abbia assorbito la finalità perseguita dall’impugnante. Ne consegue che, in tema di liberazione anticipata, è inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso avverso la revoca del beneficio proposto dal condannato che, rimesso in libertà per intervenuta espiazione della pena, non deduca alcun interesse concreto e attuale a una pronuncia di accoglimento.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva concesso al condannato la liberazione anticipata in relazione ad alcuni semestri. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in sede di rinvio, ne aveva poi confermato la revoca. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. e dell’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale di sorveglianza che, preso atto della sua rimessione in libertà, aveva ritenuto inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sostituendosi così, ad avviso della difesa, ai giudici della Corte di cassazione. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio generale secondo cui l’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione deve essere correlato alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo. Richiamando le Sezioni Unite n. 6624 del 2011 e la Sez. I n. 11302 del 2017, il Collegio ribadisce che il requisito deve permanere anche al momento della decisione.

Su questa base la Corte richiama la categoria della carenza di interesse sopraggiunta, che si configura quando l’attualità dell’interesse venga meno per una mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, tale da assorbire la finalità perseguita o da far perdere ogni rilevanza al punto controverso. La verifica va dunque condotta con riferimento al momento della decisione, non a quello della proposizione dell’impugnazione.

Con specifico riguardo alla liberazione anticipata, la Corte conferma l’arresto secondo cui non sussiste l’interesse del condannato a ricorrere avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento del beneficio quando, in corso di procedimento, egli sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena, richiamando la Sez. I n. 50481 del 2019. È invece inidoneo a fondare tale interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta, non essendo applicabile la fungibilità in sede esecutiva per un reato non ancora commesso.

Il Collegio dà conto anche dell’opposto orientamento, secondo cui sussiste l’interesse del condannato scarcerato nelle more alla definizione del ricorso, data la fungibilità dell’eventuale periodo di riduzione della pena, onere di dimostrazione correlato a un ulteriore periodo di detenzione ipotizzato.

Nel caso concreto, però, il ricorrente non si è confrontato con i principi richiamati e non ha dedotto alcun interesse concreto ed attuale a una pronuncia di accoglimento, che non produrrebbe alcun effetto positivo nel procedimento di sorveglianza. Il pregiudizio prospettato in vista di una eventuale futura procedura esecutiva con nuovo cumulo è stato ritenuto meramente congetturale ed astratto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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