Cittadinanza: requisito reddituale e redditi del nucleo familiare non convivente (TAR Emilia-Romagna n. 636 del 30.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana l’Amministrazione deve valutare il requisito reddituale considerando non solo il reddito del richiedente, ma anche l’effettivo contributo offerto dagli altri componenti del suo nucleo familiare. Il nucleo familiare, pur coincidendo di norma con la famiglia anagrafica, può distinguersene e comprendere soggetti non conviventi, purché legati da un rapporto comportante obbligo alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c. o fiscalmente a carico. Il concetto di solidarietà familiare prescinde dal mero ancoraggio alla residenza anagrafica. Il provvedimento prefettizio che escluda aprioristicamente i redditi dei familiari non conviventi è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, restando salvo il potere dell’Amministrazione di rivalutare il requisito in sede di riedizione del potere.

Il Fatto

La ricorrente, trasferitasi in Italia minorenne e ivi residente per lunghi anni, presentava nel 2019 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Dopo il trasferimento della residenza a Bologna e il passaggio di competenza alla Prefettura locale, l’Amministrazione emanava un preavviso di rigetto e quindi un decreto di inammissibilità dell’istanza, rilevando l’insufficienza del requisito reddituale.

La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la tardività del preavviso, la mancata indicazione degli anni cui si riferiva la carenza reddituale e l’erronea esclusione del reddito della madre non convivente. In via cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione ai fini del riesame. L’Amministrazione non adottava un nuovo provvedimento, depositando solo una relazione illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal carattere discrezionale del giudizio amministrativo sulla cittadinanza, nel quale rientra l’accertamento della sufficienza del reddito, funzionale tanto alla sicurezza pubblica quanto all’utile inserimento dello straniero nella collettività. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che l’Amministrazione deve tener conto anche dell’effettivo contributo dei membri del nucleo familiare.

Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra famiglia anagrafica e nucleo familiare. Se la prima postula la convivenza, il secondo può comprendere soggetti non conviventi ma fiscalmente a carico, come conferma l’art. 3, comma 5, d.P.C.M. n. 159/2013 in tema di ISEE. La giurisprudenza richiamata, inoltre, riconnette rilievo alla solidarietà familiare e all’obbligo alimentare ex art. 433 c.c., che prescinde dall’esistenza di un medesimo nucleo anagrafico.

Applicando tali principi, il TAR rileva che l’Amministrazione non ha adeguatamente valutato l’apporto reddituale della madre della ricorrente. Pur non convivente, il suo reddito doveva essere considerato con riferimento al 2023, unica annualità per la quale risultava contestata la carenza del requisito. La relazione di riesame, del resto, conferma l’insufficiente motivazione del provvedimento, non indicando gli anni della pretesa insufficienza e giustificando l’esclusione solo con l’asserita impossibilità di computare i redditi dei familiari non conviventi.

Il provvedimento è dunque illegittimo e va annullato, con salvezza del potere dell’Amministrazione di rivalutare il requisito reddituale secondo il portato conformativo della pronuncia. Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al rilascio del provvedimento di concessione: il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., in una materia connotata da ampia discrezionalità. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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