Rapina aggravata e attenuanti lievi: sindacato di legittimità inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 3159 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, oltre che manifestamente infondati, non siano formulati nei termini di legge, prospettando profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati dalla Corte territoriale, così da risultare privi di specificità e solamente apparenti. Il giudizio sulla applicabilità dell’attenuante della lieve entità della rapina aggravata costituisce quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando sia sorretta da congrue e non illogiche argomentazioni. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato richiamando l’assenza di elementi positivi valorizzabili, la gravità della condotta e la rilevante pericolosità sociale dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la condanna per il reato di rapina aggravata. Con tre distinti motivi, l’imputato censurava la decisione di merito sotto molteplici profili: il mancato riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità del delitto, l’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua articolazione di Sezione Settima, ha preliminarmente rilevato come i motivi di ricorso, oltre a essere manifestamente infondati, non fossero stati formulati in termini consentiti dalla legge. Tutte le censure, infatti, riproponevano profili di doglianza già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dai giudici territoriali; per questa ragione, i motivi sono stati ritenuti privi di specificità e solamente apparenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Con precipuo riferimento al primo motivo, concernente l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e alla lieve entità della rapina, la Corte ha evidenziato che tale giudizio integra una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. In sede di legittimità, tale valutazione non è sindacabile quando risulti sostenuta da una motivazione congrua e non illogica, come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale aveva diffusamente argomentato alle pagine indicate della sentenza impugnata.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha osservato che i giudici di appello avevano correttamente escluso la configurabilità della speciale tenuità del danno, facendo applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Il percorso motivazionale posto a base del diniego è stato ritenuto esente da vizi censurabili in questa sede, conformemente all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 42124 del 2024 e dalle successive pronunce richiamate.
Quanto al terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, la Suprema Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato l’assenza di elementi positivi, la gravità della condotta, la rilevante pericolosità sociale dimostrata e la mancanza di segni di resipiscenza o di volontà di riparare al danno cagionato alle vittime. Tale impostazione è risultata in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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