Il versamento del payback dispositivi medici determina l’estinzione dell’obbligazione e preclude l’azione giurisdizionale (TAR Lazio n. 12347 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento. Tale adempimento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa al medesimo periodo, configurandosi un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse che impone al giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui la determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022 e i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, con i quali è stato accertato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati conseguentemente ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, i relativi oneri di ripiano (c.d. payback).
Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano in favore delle Regioni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, norma che ha introdotto una disciplina transattiva della complessa vicenda del payback dei dispositivi medici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il thema decidendum concerne l’impugnazione dei provvedimenti adottati a livello ministeriale e regionale in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, concernenti il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018.
La Corte ha preso atto che la società ricorrente ha dichiarato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119. La norma richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il difensore della società ricorrente ha dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, in ragione delle sopravvenienze normative dedotte. Il Collegio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha ritenuto di non poter che prendere atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia. La declaratoria di improcedibilità si fonda, pertanto, non su una valutazione di merito delle censure proposte, ma sulla circostanza che l’adempimento transattivo ha determinato l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa al periodo 2015-2018.
Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità delle sopravvenienze legislative che hanno caratterizzato la controversia e della definizione in rito della stessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.