Misure alternative e preclusioni sopravvenute: no alla retroattività del regime più severo (Cass. pen. Sez. V n. 35834 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche legislative successive ai fatti di reato che rendono più gravoso l’accesso alle misure alternative alla detenzione e ai benefici penitenziari extra moenia, assoggettando il condannato a un trattamento più severo di quello ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono trovare applicazione retroattiva. L’art. 25, comma secondo, Cost., nella lettura offerta dalla Corte costituzionale n. 32 del 2020, impone di operare una prognosi comparativa tra la pena attesa secondo la legislazione vigente al tempus commissi delicti e quella che deriverebbe in concreto per effetto del mutato quadro normativo. Le misure che consentono di uscire dal carcere incidono sulla qualità e quantità della pena e costituiscono pene alternative alla detenzione. Individuata la disciplina complessivamente più favorevole, non è consentito combinare frammenti normativi per delineare una terza disciplina.

Il Fatto

Il condannato, detenuto dal 24 ottobre 1991 per fatti associativi consumati sino a tale data, propone istanza di ammissione alla semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 21 marzo 2023, la dichiara inammissibile. La Prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 30702 del 16 aprile 2024, annulla con rinvio. In sede di rinvio il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 10 aprile 2025, ammette l’istante al beneficio per lo svolgimento di attività commerciale, con prescrizioni accessorie.

Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore generale presso la sezione distaccata della Corte d’appello di Sassari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 50 e 4-bis o.p. Il ricorrente sostiene che al condannato, non collaborante, si applichi l’art. 4-bis o.p. nella versione di cui al d.l. n. 152 del 1991 e che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente gli elementi informativi attestanti l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’ambito cognitivo del giudizio di rinvio. La decisione di annullamento aveva individuato la normativa applicabile al condannato nella disciplina antecedente alle modifiche apportate all’art. 4-bis legge n. 354 del 1975 dal d.l. n. 162 del 2022, poiché la carcerazione risale al 24 ottobre 1991, anteriormente al 24 ottobre 1991, e i fatti associativi sono stati consumati sino a tale data.

Il percorso argomentativo si fonda sulla revisione dell’orientamento che applicava immediatamente le preclusioni alle esecuzioni in corso. La Corte richiama il principio per cui le disposizioni che stabiliscono restrizioni in pejus nell’accesso ai benefici devono essere valutate in concreto rispetto alla situazione individuale del detenuto, con la conseguenza che le novelle più gravose non si applicano ai fatti anteriori.

Il riferimento centrale è alla Corte costituzionale n. 32 del 2020, che ha imposto anche in materia esecutiva una rilettura del divieto di retroattività di cui all’art. 25, comma secondo, Cost. Quando la normativa sopravvenuta non incide sulle modalità esecutive ma opera una vera trasformazione con effetti sulla libertà personale, non è possibile derogare al principio di legalità. La valutazione va operata in chiave di prognosi, comparando la pena ragionevolmente attesa al momento del reato e quella derivante dal mutato quadro normativo.

Il Tribunale di Sorveglianza si è attenuto a tali postulati. Ha applicato il testo dell’art. 4-bis o.p. in vigore nel 1991, che richiedeva soltanto elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, con istruttoria limitata alle informazioni acquisite per il tramite del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Su tale base ha ritenuto in positivo l’insussistenza di concreti indicatori di collegamento attuale.

Le censure del ricorrente attingono il merito e si risolvono in una valutazione alternativa degli stessi elementi. Il provvedimento impugnato esamina la storia criminale del condannato e la sua evoluzione, dando conto della rielaborazione del passato. Il Tribunale analizza i pareri contrari e ne spiega le ragioni, rilevando l’assenza di diretto coinvolgimento del condannato nelle operazioni investigative e la genericità dell’assunto relativo all’inserimento del figlio nei contesti associativi. Il giudizio di inesistenza di contatti attuali è desunto dall’assenza di contatti con soggetti coinvolti, dalla mancata segnalazione di criticità da parte degli Istituti penitenziari e delle Procure, dalla natura affettiva delle relazioni familiari e dal merito carcerario. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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