Continuazione in executivis richiede scorporo e motivazione aumenti per reati satellite (Cass. pen. Sez. V n. 35762 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare sulla pena inflitta per quest’ultimo autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Il giudice deve inoltre calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità dell’aumento. Un peculiare onere motivazionale sussiste anche quando gli aumenti siano notevolmente esigui rispetto alla pena base, dovendosi verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., ed escludersi un surrettizio cumulo materiale. La motivazione deve dar conto anche dell’esigenza di rispettare il disposto dell’art. 78 cod. pen..
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, a fronte di una sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra una sentenza della Corte di assise di appello e una sentenza della Corte di appello per i minorenni, determinando a titolo di aumento per i reati satellite la pena di un anno per ciascuno dei due omicidi oggetto della prima decisione.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 81 cod. pen., per avere il giudice dell’esecuzione sottratto due anni al precedente cumulo materiale invece di individuare la pena più grave e poi determinare gli aumenti per tutti i reati satellite. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa motivazione sulla determinazione della pena per i reati satellite, a fronte della significativa riduzione operata.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondati entrambi i motivi. Sul primo, richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare le pene per reati unificati ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti in cognizione, individuare quello più grave e operare aumenti autonomi per ciascun reato satellite (Sez. I n. 17948 del 31.01.2024; Sez. V n. 8436 del 27.09.2013, dep. 2014).
Il giudice dell’esecuzione ha confermato quali reati più gravi quelli oggetto della sentenza minorile, ma sulla pena complessiva già calcolata non ha effettuato lo scorporo degli aumenti per i reati satellite, limitandosi a disporre l’aumento derivante dal riconoscimento del vincolo rispetto ai delitti oggetto della sentenza di assise di appello.
Anche il secondo motivo è fondato. La pronuncia impugnata non ha argomentato sul criterio seguito per determinare l’aumento di un anno per ciascun omicidio, se non richiamando la circostanza attenuante della collaborazione e la riduzione per il rito abbreviato, già considerate nel titolo che aveva comminato dieci anni per i due omicidi. La decisione contrasta così con il principio delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021 (Pizzone), secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno correlato all’entità degli aumenti e idoneo a consentire la verifica del rapporto di proporzione tra le pene, del rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e dell’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
La Corte puntualizza che un peculiare impegno motivazionale è richiesto, vicendevolmente, anche nell’ipotesi di aumenti notevolmente esigui rispetto alla pena base, come nella specie, in cui l’aumento è stato limitato a un anno per ciascun omicidio a fronte di dieci anni per entrambi i fatti. Il giudice dell’esecuzione non ha inoltre giustificato la necessità di limitare a quello operato l’aumento per rispettare il disposto dell’art. 78 cod. pen., esigenza pure richiamata dalla sentenza di annullamento con rinvio. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato