L’assicurato non può giovarsi dell’appello della compagnia per rimettere in discussione il rapporto col danneggiato (Cass. civ. Sez. 3 n. 11440 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo chiamato in garanzia, che abbia proposto domanda di manleva nei confronti dell’assicuratore, è carente di legittimazione ad agire in restituzione nei confronti del danneggiato per l’eccedenza pagata rispetto alla propria quota di corresponsabilità, trattandosi di pretesa che postula l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del coobbligato solidale. Qualora il giudice d’appello, accogliendo il gravame dell’assicuratore, ridetermini la quota di responsabilità dell’assicurato in misura inferiore rispetto all’importo versato al danneggiato, l’assicurato non può rimanere inerte e giovarsi dell’impugnazione proposta dalla sola compagnia, che abbia investito esclusivamente il rapporto di garanzia: per rimettere in discussione il rapporto principale con il danneggiato e far valere le proprie ragioni, egli deve proporre impugnazione incidentale nei termini di legge.
Il Fatto
Un’impresa edile, dopo aver eseguito lavori su un immobile alienato ai committenti, ne conveniva in giudizio questi ultimi per il pagamento; i convenuti, costituitisi, proponevano domanda riconvenzionale di risarcimento per i vizi dell’opera, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ingegnere quale direttore dei lavori, che a sua volta chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevato.
Il Tribunale, accolta la domanda risarcitoria, condannava in solido l’impresa e il direttore dei lavori al pagamento di una somma in favore dei committenti, con manleva da parte dell’assicuratrice in favore del direttore dei lavori, salva l’applicazione della franchigia contrattuale. La compagnia assicuratrice impugnava la sentenza, limitando il gravame al rapporto di garanzia; la Corte d’appello, accogliendo l’appello, escludeva la manleva, avendo accertato che la quota di responsabilità del direttore dei lavori era inferiore all’importo della franchigia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rigettando il primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto infondata la censura di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., ravvisando la correttezza dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale. La domanda di accertamento della quota di responsabilità ascrivibile a ciascun coobbligato, infatti, era stata prospettata dall’assicuratrice sin dal primo grado di giudizio, con la conseguenza che la sua riproposizione in appello non integrava gli estremi di una domanda nuova.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, censurando la pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione dell’eccedenza versata al danneggiato direttamente da quest’ultimo, anziché dal condebitore solidale. L’azione di regresso, ove non proposta in primo grado, avrebbe dovuto essere coltivata nelle forme dell’impugnazione incidentale ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., non potendo l’assicurato giovarsi dell’impugnazione proposta dalla compagnia, la quale aveva investito esclusivamente il rapporto di manleva, lasciando integro il rapporto principale tra danneggiati e danneggiante.
La Corte ha altresì rigettato il ricorso incidentale proposto dai danneggiati, avverso la mancata condanna alle spese e la compensazione disposta dalla Corte d’appello, escludendo la ricorrenza di un’omessa pronuncia e ritenendo corretta la statuizione sulle spese alla luce della soccombenza della compagnia assicuratrice nel rapporto con l’assicurato, rispetto al quale i danneggiati erano privi di interesse a contraddire.
Da ultimo, la Corte ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della compagnia assicuratrice e, ritenuta l’assoluta inconsistenza e pretestuosità dei motivi, quali indici di abuso del potere di impugnazione, all’irrogazione della sanzione di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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