Estinzione anticipata della cessione del quinto e riparto tra costi up front e recurring (ABF Collegio di Bologna n. 2640 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, l’estinzione anticipata impone la riduzione dei costi secondo il criterio di proporzionalità lineare per le voci recurring e, in mancanza di diversa previsione pattizia, secondo la curva degli interessi per le voci up front. Le commissioni di attivazione, in quanto riferite ad attività preliminari alla conclusione del contratto, hanno natura up front; gli oneri di rete distributiva, collegati al mantenimento delle strutture, hanno natura recurring. La commissione di estinzione anticipata prevista entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. La rifusione delle spese di assistenza professionale richiede la prova della necessità dell’intervento del difensore.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato nel luglio 2016 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante delegazione di pagamento, per 120 rate mensili. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel settembre 2020, in corrispondenza della rata n. 48, sulla base di un conteggio estintivo rilasciato dall’intermediario e integralmente saldato, con quietanza liberatoria in atti.

Esperito infruttuosamente il reclamo, il ricorrente ha chiesto la restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, applicando il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo, oltre alla restituzione della commissione di estinzione anticipata, agli interessi legali, alle spese di assistenza tecnica e alle quote versate in eccedenza. L’intermediario ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, avendo acquistato dalla cedente solo il credito e non l’intero rapporto, e nel merito ha dedotto di aver già riconosciuto in sede di estinzione una riduzione complessiva di euro 905,38.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare richiamando il principio del Collegio di Coordinamento n. 6816/2018: l’obbligazione restitutoria sorge al momento del pagamento del conteggio estintivo e grava su chi riceve l’importo non dovuto. Poiché il conteggio è stato emesso dall’intermediario convenuto e il pagamento è avvenuto su conto a lui intestato, la legittimazione passiva sussiste.

Nel merito, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 il Collegio applica l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023: restano vigenti le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB al tempo della sottoscrizione. Viene thus ribadita la continuità con il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: criterio di proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per quelli up front, salvo diversa previsione pattizia.

Sulla qualificazione delle voci, il Collegio segue l’orientamento prevalente e richiama le decisioni dei Collegi di Milano, Bologna, Roma e Palermo: le commissioni di attivazione sono up front, perché riferite ad attività preliminari alla conclusione del contratto. Gli oneri di rete distributiva sono invece ritenuti recurring, in ragione del riferimento alle iniziative pubblicitarie e al mantenimento delle strutture. Il ricorrente aveva invece computato tutti i costi con il pro rata temporis: da qui la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto.

Sulla commissione di estinzione anticipata il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 5909/2020: l’equo indennizzo previsto entro le soglie di legge è dovuto a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri, nella singola fattispecie, che sia privo di oggettiva giustificazione. Poiché nel caso concreto mancava una contestazione specifica sulla quantificazione, la domanda è stata respinta.

Quanto alle spese di assistenza tecnica, il Collegio applica il principio del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025: la rifusione richiede la dimostrazione della necessità dell’intervento del professionista, per condotta gravemente scorretta o dilatoria dell’intermediario o per particolare complessità della controversia. Trattandosi di contenzioso seriale, senza condotte ostruzionistiche, la voce non è riconoscibile. Parimenti respinta, perché ipotetica e non documentata, la domanda sulle quote in eccedenza. Il Collegio ha quindi accolto parzialmente il ricorso, condannando l’intermediario alla restituzione di euro 262,00, oltre interessi legali dal reclamo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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