Procura dopo la notifica della citazione di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. 2 n. 11402 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, la procura alle liti può essere rilasciata in data successiva alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, ai sensi dell’art. 125, secondo comma, c.p.c.. La facoltà di rilasciare la procura dopo la notifica può essere esercitata in una qualsiasi delle forme previste dall’art. 83 c.p.c., quindi anche mediante apposizione in calce o a margine dell’atto o su foglio separato ma materialmente congiunto allo stesso, con autentica del difensore. Il potere certificatorio del difensore investe la sottoscrizione autografa della parte, senza che rilevi la data di conferimento quale requisito di forma della procura. La regola opera anche nel giudizio di opposizione, senza che il decorso del termine di decadenza per l’opposizione incida sulla validità della procura rilasciata prima della costituzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona aveva ingiunto a una società di servizi il pagamento di una somma a titolo di restituzione di importi dovuti in seguito a una precedente sentenza della Corte d’appello. La società aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo che la somma ingiunta non era dovuta. Gli opposti avevano eccepito l’invalidità della procura alle liti, rilasciata su foglio a parte e non notificata unitamente all’atto di opposizione, nonché l’assenza di poteri certificatori del difensore.
Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Venezia aveva rigettato l’appello degli originari opposti, ritenendo la procura validamente rilasciata. Avverso tale sentenza gli appellanti avevano proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 641, 125 e 83 c.p.c., dichiarandolo infondato. Ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente natura di giudizio di cognizione, l’atto di citazione è disciplinato dall’art. 125 c.p.c. e pertanto la procura può essere rilasciata successivamente alla notifica, purché prima della costituzione. Ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 1899 del 2007, secondo cui tale regola non opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso.
La Corte ha poi esaminato la censura concernente il potere certificatorio del difensore. Ha evidenziato la differenza tra la fattispecie decisa da Sez. 2, n. 22285 del 2004, ove la procura era stata rilasciata su foglio separato non congiunto all’atto, e il caso di specie, in cui la firma con autentica era stata apposta a margine della citazione notificata. Ha richiamato la giurisprudenza più risalente, secondo cui la facoltà dell’art. 125 c.p.c. può essere esercitata in qualsiasi forma prevista dall’art. 83 c.p.c., inclusa l’apposizione a margine con autentica del difensore.
La Corte ha quindi richiamato l’evoluzione giurisprudenziale segnata dalle Sezioni Unite n. 35466 del 2021 e dalle Sezioni Unite n. 2075 del 2024, secondo cui il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento rispetto alla redazione dell’atto, essendo sufficiente che la procura sia congiunta materialmente all’atto e che il conferimento non sia successivo alla notificazione. Ha precisato che la “collocazione topografica” è elemento essenziale per l’esercizio del potere certificatorio; la data di conferimento non è requisito di forma della procura.
Il secondo motivo, concernente l’interpretazione della precedente sentenza della Corte d’appello, è stato dichiarato inammissibile sia perché in caso di doppia conforme il vizio di motivazione non è sindacabile, sia perché la censura mirava a contestare l’interpretazione del giudice di merito. La Corte ha precisato che l’oggetto del precedente giudizio era limitato al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto e che la rideterminazione equitativa non aveva considerato altre somme.
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Nota della Redazione
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