Nomina dell’amministratore di condominio: no alla condanna alle spese (Cass. civ. Sez. II n. 20916 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di nomina giudiziale dell’amministratore di condominio, pur in presenza di contrasto tra i condomini, il ricorso è finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio. Ne consegue che non trovano applicazione le regole degli artt. 91 e seguenti c.p.c., che presuppongono una parte vittoriosa e una soccombente. La statuizione sulle spese adottata in tale procedimento è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., incidendo su posizioni di diritto soggettivo con carattere definitivo, ove non sia stato proposto il reclamo ex art. 739 c.p.c.
Il Fatto
Un condomino propone ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la domanda di nomina giudiziale dell’amministratore di condominio e lo aveva condannato alle spese. Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti i presupposti della nomina, trattandosi di un piccolo condominio composto da tre appartamenti, e privo di prova il tentativo di convocazione dell’assemblea.
Il ricorrente limita l’impugnazione al solo capo della decisione relativo alle spese. La controricorrente resiste eccependo l’inammissibilità del ricorso per assenza del quesito di diritto.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 366-bis cod. proc. civ. La norma che imponeva i quesiti di diritto è inapplicabile ratione temporis, essendo stata abrogata dall’art. 47 della legge n. 69/2009. Richiama in proposito Sez. V n. 24597 del 2014, secondo cui la disciplina opera solo per i ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009.
Nel merito dell’ammissibilità, la censura è accolta perché investe esclusivamente posizioni soggettive di debito e di credito, incidendo in modo processualmente definitivo su situazioni di diritto soggettivo. Secondo Sez. II n. 24140 del 2004, in tema di procedimenti di volontaria giurisdizione è ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento sulle spese adottato, sia pure erroneamente, con il provvedimento di volontaria giurisdizione. La pronuncia sulle spese risolve un contrasto in materia di diritti soggettivi e ha carattere definitivo ove non sia stato proposto il reclamo ex art. 739 c.p.c. Diversamente, se il reclamo è stato esperito, la statuizione assume carattere conseguenziale e non è ricorribile.
La censura è anche fondata. Il procedimento per la nomina giudiziale dell’amministratore si caratterizza, pur in presenza di situazioni di contrasto tra i condomini, per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse generale e collettivo del condominio. Con riguardo ad esso non trovano quindi applicazione le regole degli artt. 91 e seguenti c.p.c., che postulano l’identificazione di una parte vittoriosa e di una soccombente all’esito di un conflitto contenzioso. La Corte richiama Sez. VI-II n. 1799 del 2022, che menziona a sua volta precedenti conformi, oltre a Cass. n. 5421/2022 e Cass. n. 3198/2023.
Accolto il ricorso, il decreto viene cassato nel capo che aveva condannato il ricorrente alle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con eliminazione della condanna. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente.
Nota della Redazione
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