Mutatio della domanda in appello e limiti dell’emendatio assertiva (Cass. civ. Sez. III n. 11897 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile la domanda può essere precisata, senza mutamento, quando la variazione riguardi la sola quantificazione del danno correlato al medesimo fatto costitutivo. Ove invece la modifica investa il petitum, sostituendo il pregiudizio fatto valere, occorre l’emendatio nei termini all’uopo previsti. La modificazione ammessa ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda, sempre che la pretesa così emendata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non pregiudichi le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi del processo. Tale emendatio non è però consentita in appello, né in primo grado oltre il termine perentorio previsto per la precisazione delle domande. Il giudice del merito può rilevare d’ufficio il superamento di termini perentori quando sul punto non si sia formato un giudicato interno.
Il Fatto
Un artigiano conveniva in giudizio un’associazione di categoria, allegando di essere stato indotto a confidare nella possibilità di percepire il trattamento pensionistico anticipato e di aver versato all’INPS, per tale fine, una somma di denaro. Non ottenuto il beneficio per difetto dei presupposti normativi, chiedeva il ristoro del danno corrispondente all’annualità previdenziale perduta.
Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo il nesso causale tra la condotta dell’associazione e il diniego e rilevando l’utilità del versamento. La Corte d’appello disattendeva il gravame, osservando che in seconde cure la pretesa era stata prospettata come rifusione della somma versata inutilmente, con mutamento della domanda inammissibile. Ricorreva allora per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. Il ricorrente sosteneva che la diversa prospettazione costituisse mera diversa quantificazione del danno, fondata sullo stesso fatto costitutivo. La Corte non condivide la conclusione: la domanda poteva essere precisata correlando il danno non all’annualità previdenziale non ottenuta, bensì alla pretesa inutilità del versamento.
Il collegio richiama la regola per cui la modificazione della domanda ex art. 183 cod. proc. civ. può investire anche uno o entrambi gli elementi oggettivi, sempre che la pretesa emendata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi (Sezioni Unite n. 12310 del 2015; n. 4031 del 2021). Tuttavia ciò non consente che l’emendatio, per modifica del petitum, avvenga in appello o oltre il termine appositamente previsto.
La parte, infatti, non afferma di aver proceduto alla modifica dopo il mutamento del rito e non si misura con tale ragione decisoria. Nel ricorso non risulta che il Tribunale abbia scrutinato il rispetto dei termini per la precisazione, sicché non può dirsi formato un giudicato interno ostativo al rilievo d’ufficio del superamento di termini perentori (Sezioni Unite n. 11799 del 2017).
Il secondo e il terzo motivo sono infondati. La Corte territoriale ha risposto alla domanda quale infine proposta e, come visto, inammissibile. Quanto all’originaria pretesa, l’ha comunque indicata come inammissibile per assenza di specifica censura sul rilievo dell’insussistenza del nesso causale. Il ricorrente assume la sussistenza della censura, ma non lo dimostra nel quadro dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.. Il ricorso è rigettato e la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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