Ottemperanza per la carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3071 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, una volta passata in giudicato e notificata, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, la mancata esecuzione del giudicato, anche in assenza di contestazioni sul credito, legittima il giudice amministrativo ad accertare l’inottemperanza e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e senza diritto a compenso aggiuntivo trattandosi di dipendente pubblico.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per le annualità ivi indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Amministrazione ed era passato in giudicato. A fronte della mancata esecuzione spontanea del pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e ritualmente notificato. Ha quindi accertato che, rispetto alla notifica, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in forza di provvedimenti giurisdizionali.
Dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente è emerso che l’Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero resistente, costituitosi con atto di mera forma, non aveva fornito alcuna deduzione o indicazione sull’andamento della procedura, lasciando di fatto incontestato il credito sia nell’an che nel quantum.
Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudice ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’integrale pagamento entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrà 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per dare corso al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario, essendo questi un dipendente pubblico, è stato ritenuto compreso nella retribuzione già percepita per i compiti istituzionali.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, considerata la natura seriale e la non elevata complessità della controversia.
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Nota della Redazione
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