Nessun riesame del condono dopo l’annullamento giudiziale del titolo in sanatoria (Cons. Stato n. 8751 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’annullamento giurisdizionale di un titolo edilizio rilasciato in sanatoria, per un vizio sostanziale quale la violazione delle distanze, l’ordine di demolizione adottato dall’amministrazione costituisce atto vincolato e non residua alcuno spazio per il riesame dell’originaria istanza di condono. Il riesercizio del potere può trovare legittimo riconoscimento solo nell’autotutela, non in sede di esecuzione del giudicato. Il proprietario che ha edificato in assenza di titolo abilitativo, ottenendo poi una sanatoria illegittima e annullata, non vanta alcun legittimo affidamento. La proposta di arretramento dei corpi di fabbrica per rispettare le distanze si risolve in un tentativo di eludere la disciplina del condono e contrasta con il giudicato. L’ordine di demolizione, per sua natura vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, né la motivazione sull’impossibilità del ripristino, costituendo la sanzione pecuniaria sostitutiva un’ipotesi subordinata alla fase esecutiva.
Il Fatto
Il TAR Campania respingeva il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile avverso l’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi, adottata dal Comune nel 2018 e integrata da un secondo provvedimento nel 2019, relativi a lavori eseguiti abusivamente. Le opere erano state interessate da due istanze di condono e da un’autorizzazione edilizia in sanatoria.
Un vicino confinante aveva impugnato i titoli, lamentando la violazione delle distanze tra costruzioni. Il contenzioso si definiva con una sentenza del Consiglio di Stato del 2018, che accertava il superamento del limite dei dieci metri rispetto al d.m. n. 1444/1968. Il Comune annullava così le concessioni in sanatoria; le istanze di riesame, con una soluzione progettuale di arretramento dei corpi di fabbrica, venivano rigettate. La proprietaria impugnava le ordinanze di demolizione e i dinieghi di riesame; il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma integralmente la pronuncia di primo grado. Il primo motivo, incentrato sull’obbligo del Comune di riesaminare l’originaria istanza di condono in conformità all’effetto conformativo del giudicato, è infondato. Le pronunce giurisdizionali avevano accertato un vizio sostanziale dei provvedimenti in sanatoria: gli atti conseguenziali si qualificano pertanto come obbligati.
La Corte distingue la posizione di chi edifica sul presupposto di un titolo poi annullato rispetto a chi costruisce in assenza di titoli e ottiene una sanatoria illegittima. Solo nel secondo caso l’annullamento non genera alcun legittimo affidamento; l’unica finalità dell’azione amministrativa resta l’eliminazione delle opere abusive. Il richiamo a un precedente della Sez. VI n. 8869/2023 è ritenuto improprio, perché riferito a ipotesi diversa dalla sanatoria.
Quanto alla proposta di arretramento, essa rappresenterebbe un tentativo di eludere la disciplina del condono, in contrasto con il giudicato. La doglianza sulla genericità dell’oggetto delle ordinanze è smentita dalla stessa istanza di riesame, che descrive analiticamente le opere: la piena conoscenza degli interventi demolitivi esclude l’indeterminatezza. La seconda ordinanza sostituisce la prima, aggiungendo il richiamo all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, agli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e all’autorizzazione in sanatoria, senza generare contraddittorietà.
La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione è confermata dalla relazione del verificatore, che descrive un porticato con terrazzo sovrastante integrando i caratteri della costruzione e l’aumento della funzione economica dell’immobile. La Corte ritiene infondata la tesi dell’aumento non consistente di cubatura.
Infine, sull’omessa comunicazione di avvio, si richiama lo jus receptum secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi, di natura vincolata, non necessita della partecipazione procedimentale. La fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 resta ipotesi subordinata a difficoltà tecniche insuperabili in fase esecutiva. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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