Riduzione IMU riconosciuta sulla base della conoscenza qualificata del Comune, anche senza variazione catastale (Cass. civ. Sez. 5 n. 5875 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la riduzione d’imposta prevista per gli immobili inagibili va riconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente e di variazione catastale, quando il Comune abbia una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, dello stato d’inagibilità dell’immobile. Il principio trova fondamento nel dovere di collaborazione e buona fede (art. 10, comma 1, legge n. 212/2000) e nella regola per cui al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore (art. 6, comma 4, legge n. 212/2000). È inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre un’apodittica affermazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata, senza specifiche argomentazioni volte a dimostrarne il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.
Il Fatto
Il Comune di Tuglie aveva notificato un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2012, relativo ad un immobile accatastato in categoria D/1, sul presupposto dell’omesso versamento. Il contribuente impugnava l’avviso, deducendo lo stato di inagibilità dell’immobile.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello, annullava l’avviso, ritenendo che il beneficio spettasse comunque al contribuente, essendo lo stato di inagibilità noto all’ente impositore. Avverso tale decisione, il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011 e dell’art. 2, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, lamentando che il giudice d’appello avesse annullato l’avviso nonostante il contribuente non avesse effettuato la denuncia di variazione catastale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di ricorso. Il Comune, infatti, si era limitato ad asserire che l’iscrizione al catasto con rendita attribuita costituisse presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’IMU, omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che riconosceva il diritto all’agevolazione in virtù della conoscenza da parte dell’ente impositore dello stato di inagibilità dell’immobile. Tale deduzione è stata ritenuta carente rispetto al canone di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., richiedendosi la dimostrazione di uno specifico contrasto tra la soluzione accolta dal giudice di merito e le norme di diritto.
Ad ogni modo, la Corte ha ricordato che la questione della prevalenza dell’elemento formale della categoria catastale o del criterio sostanziale della conoscenza dell’ente è stata già risolta dalla giurisprudenza di legittimità. Il collegio ha ribadito il principio, condiviso, secondo cui la riduzione d’imposta, prevista ratione temporis dall’art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011, conv. con modif. dalla legge n. 214/2011, va riconosciuta anche in assenza di richiesta del contribuente, quando il Comune abbia una conoscenza qualificata e documentabile dello stato d’inagibilità dell’immobile, ancorché acquisita per finalità extratributarie.
Tale orientamento si fonda sul principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, legge n. 212/2000), di cui è espressione anche la regola dell’art. 6, comma 4, della medesima legge, che vieta di richiedere al contribuente la prova di fatti già noti al Comune. La sentenza impugnata si era conformata a tali princìpi, sicché il ricorso è stato respinto.
La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per la definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi normativa di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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