Decadenza sanzione per tardiva notifica del verbale da far valere con opposizione (Cass. civ. Sez. 2 n. 2861 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione tardiva del verbale di accertamento di violazione del codice della strada non è requisito di esistenza, ma di validità del titolo esecutivo: l’estinzione del potere sanzionatorio per il mancato rispetto del termine di cui all’art. 201, comma quinto, d.lgs. n. 285/1992 va fatta valere nelle forme e nei termini previsti dalla legge, mediante tempestiva opposizione al verbale stesso. La mancata proposizione dell’opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica, ancorché tardiva, determina la formazione del titolo esecutivo e la preclusione a contestare la tardività in sede di opposizione alla successiva ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639/1910. Diverso il caso di omessa notifica, in cui è l’opposizione all’ingiunzione o alla cartella l’unico rimedio per far valere l’estinzione della pretesa.

Il Fatto

Un avvocato proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Milano, avverso l’ingiunzione di pagamento notificatagli per sanzioni relative a violazioni del codice della strada, sostenendo che il verbale di accertamento gli fosse stato notificato oltre il termine di novanta giorni prescritto dall’art. 201 d.lgs. n. 285/1992, con conseguente decadenza dal potere sanzionatorio. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione, ritenendo la questione preclusa dalla mancata tempestiva opposizione al verbale, e il Tribunale di Milano, qualificata l’azione come opposizione a ordinanza-ingiunzione, confermava la decisione. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, e la causa era avviata alla trattazione in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende la tesi del ricorrente, secondo cui la tardiva notifica del verbale determinerebbe automaticamente l’estinzione dell’obbligazione di pagamento, rendendo l’ingiunzione un titolo esecutivo su un credito ormai estinto. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22080/2017, ribadisce la distinzione tra omessa notifica del verbale e notifica valida ma tardiva: solo nel primo caso l’interessato, venuto a conoscenza dell’accertamento con la cartella o l’ingiunzione, può proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notifica di tale atto; nel secondo, l’onere di opporsi sorge già dalla notifica, ancorché tardiva, del verbale.

La notificazione tempestiva, prosegue il Collegio, non è requisito di esistenza ma di validità del titolo esecutivo, che esiste fin dalla sottoscrizione dell’atto da parte del pubblico ufficiale emanante. Il verbale di contestazione, provvedimento lato sensu monitorio, acquista efficacia di titolo esecutivo quando, a seguito della sua notifica, il destinatario non proponga opposizione né effettui il pagamento in misura ridotta. In tal senso, la norma del quinto comma dell’art. 201 cod. strada deve essere interpretata nel senso di ricondurre l’estinzione del potere sanzionatorio alla non tempestiva notificazione, ma solo se fatta valere nelle forme e nei termini di legge: il fatto estintivo conseguente all’inosservanza dei termini attiene all’agire dell’Amministrazione e costituisce un vizio del procedimento di formazione del titolo, che deve essere scrutinato mediante tempestiva opposizione alla notifica tardiva.

La Corte considera inconferente il richiamo del ricorrente all’ordinanza della Sez. 6-2 n. 11789/2019, in quanto in quel caso era stata accertata l’invalidità assoluta della notifica con efficacia di giudicato. Infine, nell’argomentare la decisione, richiama l’analogia con il procedimento monitorio: come l’ingiunto non può dolersi, con opposizione all’esecuzione, dell’esecutività del decreto nonostante la tardiva notifica (ex art. 644 cod. proc. civ.), così il destinatario del verbale non può riservarsi di contestare la tardività in sede di opposizione all’ingiunzione se non ha tempestivamente dedotto l’inosservanza del termine con ricorso al prefetto o al giudice di pace.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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