Nulla osta al lavoro subordinato: il DURC regolarizzato non giustifica il rigetto (TAR Emilia-Romagna n. 963 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione respinge il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato quando è adottato prima della scadenza del termine di dieci giorni assegnato con il preavviso di rigetto, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Parimenti illegittimo è il rigetto fondato sull’assenza del DURC in capo al datore di lavoro, allorché questi abbia regolarizzato la posizione contributiva e il ricorrente abbia fornito sul punto un principio di prova non adeguatamente contestato dall’Amministrazione. L’annullamento lascia salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere a una rinnovata istruttoria sui medesimi elementi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena respingeva l’istanza sulla base del parere dell’Ispettorato del Lavoro, secondo cui l’azienda proponente il contratto di soggiorno non era in possesso del DURC.
Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’addebito di conseguenze pregiudizievoli per fatti estranei alla propria sfera di controllo e, in ogni caso, la regolarizzazione della posizione contributiva intervenuta il 30.1.2024, con DURC in linea prodotto in giudizio. L’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso su entrambi i profili dedotti. Quanto al primo, il provvedimento impugnato risulta adottato prima della scadenza del termine di dieci giorni indicato nel preavviso di rigetto recante data 30.1.2024. La sequenza procedimentale è quindi invertita rispetto al modulo dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con compressione della facoltà del privato di dimostrare il possesso dei requisiti.
Sul secondo profilo, il Tribunale valorizza il DURC on line prodotto dal ricorrente, dal quale risulta la regolarizzazione della posizione contributiva della ditta proponente alla medesima data del preavviso. Si tratta di un principio di prova che l’Amministrazione non ha adeguatamente contestato, pur essendo stata invitata a un riesame proprio su questo specifico aspetto.
Il percorso argomentativo poggia sull’ordinanza cautelare con cui, in sede di camera di consiglio, era stata accolta l’istanza ai fini del riesame, disponendo che l’Amministrazione rivalutasse gli elementi prodotti e assegnando termine fino all’11.10.2024. L’Ufficio non ha ottemperato al disposto riesame nei termini.
L’inerzia dell’Amministrazione assume rilievo decisivo: essa rafforza la fondatezza del principio di prova offerto e consente al Collegio di accogliere il ricorso senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. L’annullamento del provvedimento non esaurisce però il rapporto: resta salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare, in una rinnovata istruttoria, gli elementi offerti dal ricorrente insieme a ogni altro atto ritenuto rilevante per la definizione del procedimento. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.