Nulla osta ENAC e decorrenza del termine per impugnare il titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 726 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura che denunci l’omessa acquisizione del nulla osta obbligatorio di competenza dell’ente preposto alla tutela del vincolo attinge la stessa possibilità concreta di edificare, cioè l’an dell’intervento, e non le sole modalità costruttive. Ne consegue che, ove si contesti l’an dell’edificazione, il termine decadenziale per impugnare il titolo edilizio decorre dall’inizio dei lavori, non dall’innalzamento delle quote edificate. La richiesta di accesso agli atti non è idonea, di per sé, a differire i termini di proposizione del ricorso. La piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e della sua lesività.

Il Fatto

La società di gestione dell’aeroporto impugnava davanti al TAR Sicilia il titolo edilizio rilasciato dal Comune per la costruzione di un edificio destinato a uffici e deposito di servizi aeroportuali, in area contigua al sedime aeroportuale e ricompresa nella zona di influenza dell’impianto. Lamentava, tra l’altro, che il Comune avesse omesso di acquisire il nulla osta dell’ENAC, unico organo competente ai sensi dell’art. 707 cod. nav., e che il parere contrario espresso dal gestore fosse stato ignorato.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 2526 dell’11 agosto 2023, dichiarava irricevibile il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, per tardività della notificazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., compensando le spese. Proponeva appello la società di gestione.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che, essendo il vincolo di inedificabilità sull’area soltanto relativo e non assoluto, la contestazione riguardasse il quomodo e non l’an dell’edificazione, con conseguente decorrenza del termine dal completamento dei lavori o dalla percezione materiale dell’intervento.

Il Collegio richiama l’indirizzo sedimentato, da ultimo espresso da Cons. Stato, sez. II, n. 1696 del 2024, secondo cui il termine per impugnare il titolo decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente si intende avvenuta al completamento dei lavori quando si contesti il quomodo, mentre l’inizio dei lavori segna il dies a quo quando si contesti l’an. La piena conoscenza, precisa la Corte con riferimento a Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018, non equivale a conoscenza integrale dell’atto: è sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, mentre la conoscenza integrale influisce sul contenuto del ricorso e giustifica l’istituto dei motivi aggiunti.

Il giudice di appello rileva che il ricorso introduttivo aveva denunciato espressamente, già in primo grado, la mancanza dei prescritti nulla osta e la circostanza che l’ENAC non fosse stata coinvolta nel procedimento. La doglianza originaria era dunque quella di omessa acquisizione di un atto obbligatorio. Tale vizio, argomenta il Collegio, attinge la possibilità stessa di edificare, poiché senza il nulla osta dell’ENAC — imposto dalla prossimità dell’area al sedime aeroportuale — non si sarebbe potuto costruire.

È quindi priva di pregio la tesi secondo cui l’ente avrebbe potuto, se interpellato, rilasciare il nulla osta: la questione non è la possibilità astratta di autorizzare, ma se l’omissione dell’atto incida sull’an. Del pari infondata è la deduzione che la società abbia percepito la trasformazione edilizia solo con l’innalzamento delle quote nel settembre 2011: i lavori erano iniziati il 13 luglio 2011 e, per la stretta contiguità delle aree e la precedente interlocuzione con il Comune, l’inizio era noto secondo il principio dell’id quod plerumque accidit. L’accesso agli atti non sospende il termine.

L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese del grado in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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