Nullità negoziale rilevabile d’ufficio in appello solo con fatti allegati e provati (Cass. civ. Sez. I n. 5377 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado possono essere rilevate d’ufficio anche dal giudice d’appello, e in cassazione, perché la questione attiene ai fatti costitutivi della domanda e integra un’eccezione in senso lato ex art. 345 cod. proc. civ. Il rilievo officioso postula però che i fatti idonei a sostenerlo siano stati ritualmente e tempestivamente allegati e provati dalle parti. Una formulazione generica, affidata alla sola comparsa conclusionale, non soddisfa tale onere e non consente al giudice di dichiarare la nullità. Il sindacato sulla valutazione delle prove documentali, salvo i casi di prova legale, non è ammesso in sede di legittimità.
Il Fatto
Il tribunale aveva respinto l’opposizione proposta da alcuni fideiussori contro un decreto ingiuntivo loro notificato su istanza di una banca, relativamente a un saldo debitore di un conto corrente e di due mutui chirografari. La corte d’appello aveva confermato il rigetto.
Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’omesso rilievo officioso della nullità dei titoli posti a fondamento della pretesa creditoria; la violazione dei limiti al rilievo d’ufficio e la dedotta preclusione per essere stata la questione prospettata solo in comparsa conclusionale; la natura apocrifa delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni. La banca è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Il riferimento alla pretesa incompletezza o inidoneità della documentazione depositata dalla banca integra, nella sua genericità, un sindacato di fatto. La sentenza impugnata aveva affermato che quella documentazione era completa e conforme alle prescrizioni di legge, e tale statuizione non è sindacabile in cassazione salvo omesso esame di fatti storici decisivi.
La Corte ribadisce che i fatti storici decisivi non sono equivalenti alle prove documentali valutate dal giudice del merito, poiché il sindacato sulla valutazione probatoria non è consentito, salvi i casi di prova legale. Ne segue l’inammissibilità della censura sulla pretesa nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust.
Le ricorrenti non contestavano che la questione fosse stata prospettata per la prima volta in appello e solo mediante la comparsa conclusionale, sostenendo però che si trattava di nullità dedotta in via di eccezione, come tale rilevabile d’ufficio. La Corte riconosce che in generale il potere di rilievo officioso della nullità spetta anche al giudice del gravame, quando la controversia sia stata decisa in primo grado senza prospettazione o discussione della validità del contratto.
Trattandosi di questione relativa ai fatti costitutivi della domanda, e integrando un’eccezione in senso lato, essa è in astratto rilevabile d’ufficio anche in appello ex art. 345 cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 26242-14 e n. 7294-17. Tuttavia ciò postula che i fatti idonei a sostenere il rilievo siano stati tempestivamente allegati e provati, come ribadito da Cass. Sez. 3 n. 20713-23.
Nel caso concreto ciò non risultava dal ricorso ed era anzi smentito dalla sentenza: la presunta contrarietà alla normativa antitrust era affidata a una generica formulazione della comparsa conclusionale, senza che fossero dedotti la conformità delle clausole al modello ABI né prodotto il modello nel giudizio di primo grado. Il terzo motivo è parimenti inammissibile: la riferibilità delle sottoscrizioni ai fideiussori era stata accertata mediante due c.t.u. grafologiche concordi, e la censura si risolve in un tentativo di sovvertimento della valutazione della prova.
Nota della Redazione
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