Polizza spese legali condominiali valida anche senza consenso dei dissenzienti (Cass. civ. Sez. II n. 2814 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assemblea condominiale, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 cod. civ., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale destinata a coprire le spese processuali delle controversie aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del condominio. Il sindacato del giudice non può estendersi alla valutazione di merito e al controllo della discrezionalità dell’assemblea. L’art. 1132 cod. civ. opera per le sole controversie eccedenti le attribuzioni dell’amministratore ex artt. 1130 e 1131 cod. civ. e presuppone una specifica delibera di autorizzazione o ratifica alla costituzione in giudizio, dalla quale il condomino intende estraniarsi: esso non impedisce la stipula della polizza, né esonera il dissenziente dal concorrere al premio, che costituisce spesa nell’interesse comune e va ripartita ai sensi dell’art. 1123 cod. civ.
Il Fatto
Una condomina citava in giudizio il Condominio davanti al Giudice di Pace, chiedendo l’annullamento della delibera assembleare con cui era stata approvata la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del condominio. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1132 e 1135 cod. civ.: la stipulazione non rientrava nei poteri dell’assemblea e incideva sui diritti individuali dei condomini, compromettendone il diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie. Il Giudice di Pace accolse la domanda e annullò la delibera.
Il Tribunale di Forlì, in riforma della decisione, accolse l’appello del condominio e rigettò l’opposizione alla delibera. La condomina ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge; il condominio ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’istanza, formulata nella memoria illustrativa, di esclusione del Consigliere delegato dal collegio giudicante. Richiamando le Sezioni Unite n. 9611 del 10.4.2024, ha affermato che chi ha formulato la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. non versa in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ., non avendo la proposta funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., non introducendo elementi idonei a mutare l’orientamento della Corte cui la sentenza impugnata ha aderito. Richiamando l’ordinanza n. 23254 del 2021, resa tra le stesse parti e sulla medesima questione, la Corte ha ribadito che la delibera di approvazione della polizza è legittima e che il sindacato del giudice non può spingersi alla valutazione del merito delle scelte discrezionali dell’assemblea.
La Corte ha poi chiarito la portata dell’art. 1132 cod. civ.: la norma contempla l’esonero del dissenziente dalla responsabilità per le conseguenze della lite in caso di soccombenza, ma non impedisce la stipula della polizza, né esonera il condomino dal contribuire al premio. Essa si applica alle sole controversie eccedenti le attribuzioni dell’amministratore ex artt. 1130 e 1131 cod. civ. e presuppone una specifica delibera di autorizzazione o ratifica, risultando pertanto inapplicabile alla fattispecie.
La Corte ha infine sottolineato la diversità tra le spese derivanti dalla polizza, ripartite ai sensi dell’art. 1123 cod. civ. come spese nell’interesse comune, e le spese di lite di cui all’art. 1132. Ha così confermato la legittimità della delibera, condannando la ricorrente alle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di ulteriori somme in favore del controricorrente e della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1123 c.c. – Ripartizione delle spese
- Art. 1130 c.c. – Attribuzioni dell'amministratore
- Art. 1131 c.c. – Rappresentanza
- Art. 1132 c.c. – Dissenso dei condomini rispetto alle liti
- Art. 1135 c.c. – Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
- Art. 51 c.p.c. – Astensione del giudice
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 360-bis c.p.c. – Inammissibilità del ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati