Notificazione al soggetto iscritto all’AIRE: necessaria la doppia dichiarazione di trasferimento della residenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 19962 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, il quale affermi di aver trasferito la residenza all’estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall’art. 6 della legge n. 470 del 1988 per l’iscrizione all’AIRE in data precedente alla notifica stessa. Tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti e ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. c.c., secondo cui il trasferimento della residenza, per l’opponibilità ai terzi in buona fede, va provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella prima, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. La violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
Il Fatto
A seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Corte di legittimità, che aveva ritenuto sanata la nullità della vocatio in ius dell’atto di appello per la costituzione della parte convenuta, il giudizio veniva riassunto davanti alla Corte d’Appello di Torino. La società cessionaria del credito, che aveva proposto un autonomo atto di riassunzione, vedeva accolta la propria domanda, con rigetto dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva accolto l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. relativamente all’atto di conferimento di beni in un trust di famiglia. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i soccombenti, deducendo cinque motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso il primo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio con i beneficiari del trust, ritenuti litisconsorti necessari. Ha osservato che, con riferimento alla domanda di revocatoria, i beneficiari, essendo titolari di una posizione sub condicione, vantavano una mera aspettativa e, pertanto, una posizione giuridica meramente dipendente, che avrebbe potuto consentire un intervento adesivo ai sensi dell’art. 105 c.p.c., ma non configurava un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il secondo motivo, concernente l’omessa notifica dell’atto di citazione di primo grado ad uno dei disponenti il trust, iscritto all’AIRE, è stato rigettato. La Corte ha richiamato il principio per cui la sola iscrizione all’AIRE, quale adempimento previsto dalla legge n. 470 del 1988, non è sufficiente a rendere opponibile ai terzi in buona fede il trasferimento della residenza all’estero. È necessaria, infatti, la doppia dichiarazione al comune di provenienza e a quello di nuova residenza, ai sensi degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c., sicché la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. deve ritenersi validamente effettuata laddove tale adempimento non risulti compiuto.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La prima censura, oltre a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità, invocava erroneamente la violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo nell’ipotesi di un’errata attribuzione dell’onere probatorio e non già in caso di contestazione della valutazione delle prove. La seconda parte della censura, invece, lamentava un vizio di motivazione che il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente più di far valere nei termini prospettati.
Il quarto motivo, relativo alla carenza di legittimazione processuale della società cessionaria, è stato giudicato infondato. La Corte ha distinti i piani della contestazione sull’esistenza del contratto di cessione da quello sull’inclusione del credito. Nel caso di specie, essendo stata contestata solo l’inclusione del credito nella cessione in blocco, il giudice di merito ha correttamente valutato come sufficiente la prova documentale costituita dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che indicava le categorie dei crediti ceduti, unitamente all’indicazione di una pagina web per l’individuazione analitica dei rapporti. Tale duplice riferimento è stato ritenuto idoneo a consentire alla parte ceduta una contestazione specifica dell’inclusione, non essendo richiesto uno sforzo abnorme per l’individuazione del credito ceduto.
Da ultimo, il quinto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile o infondato. La Corte ha precisato che il giudice del rinvio aveva provveduto solo sulle spese dei giudizi di appello e di cassazione e che la valutazione della soccombenza opera in base ad un criterio unitario e globale, considerando l’esito complessivo della lite. L’omessa compensazione delle spese, inoltre, è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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