Foro del consumatore e residenza accertata al momento della domanda (Cass. civ. Sez. II n. 3494 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel regolamento di competenza, il foro inderogabile del consumatore si determina con riguardo alla residenza effettiva di questi al momento della domanda giudiziale. La residenza è il luogo in cui la persona dimora abitualmente e volontariamente, come si desume dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, e permane anche quando il soggetto si rechi altrove per ragioni di lavoro, sempre che conservi l’abitazione e vi mantenga il centro delle relazioni familiari e sociali. Non opera l’art. 1182, terzo comma, cod. civ., né rileva l’eventuale inconsapevolezza del professionista circa il mutamento di residenza al momento della notifica. La successiva ricognizione di debito non costituisce titolo autonomo su cui radicare la competenza, né consente l’applicazione della disciplina sopravvenuta.
Il Fatto
L’appaltatrice otteneva dal Tribunale di Spoleto, nei confronti del committente, un decreto ingiuntivo di circa € 6.992 per corrispettivo di lavori di ristrutturazione eseguiti in forza di contratti di appalto del 12.05.2014 e del 03.06.2014. In sede di opposizione il committente eccepiva l’incompetenza territoriale, avendo trasferito la residenza in provincia di Viterbo cinque mesi prima dell’emanazione del decreto.
Rigettata in primo grado, l’opposizione veniva accolta in appello su tale profilo. L’appaltatrice ricorre per regolamento di competenza con tre motivi, illustrati da memoria; il committente resiste con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente e rigettati. Il primo denuncia la falsa applicazione dell’art. 33, secondo comma, lett. u), cod. cons. e sostiene l’applicabilità dell’art. 66-bis cod. cons., come novellato dal d.lgs. n. 21/2014 a decorrere dal 13.06.2014, che ancora la competenza territoriale inderogabile al luogo di residenza o domicilio del consumatore. La ricorrente fonda la richiesta di ingiunzione su un accordo del 16.02.2015, successivo all’entrata in vigore della disposizione, e assume che la competenza avrebbe potuto ancorarsi anche al domicilio, accertato in primo grado a Spoleto, ove è ubicata l’agenzia assicurativa del committente.
La Corte richiama il diritto vivente in materia di foro del consumatore, individuando il punto di riferimento in Cass. SU 14669/03, ove si è statuito che il foro competente non può essere stabilito, né legislativamente né contrattualmente, in luogo diverso da quello in cui il consumatore ha sede. Ne derivano la deroga alle norme sulla competenza del codice di procedura civile, la nullità delle clausole che fissano una località diversa dalla residenza o dal domicilio elettivo, e la non operatività dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ.
Il secondo motivo, che invoca l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria al domicilio del creditore in forza della ricognizione di debito, è respinto sulla base del medesimo principio: l’art. 1182 cod. civ. non opera nel foro del consumatore. Il terzo motivo, relativo agli artt. 44 cod. civ. e 31 disp. att. cod. civ. e alla opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza non denunciato nei modi prescritti, non è fondato, poiché la norma presuppone un conflitto con i terzi che qui non si configura.
La Corte esclude inoltre l’applicazione dell’art. 66-bis cod. cons., perché i contratti sono stati stipulati prima del 13.06.2014. L’atto del febbraio 2015 non muta il quadro: a prescindere dal claudicante rispetto del requisito di specificità e autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., esso si profila come mera ricognizione di debito e non costituisce elemento su cui radicare autonomamente la competenza rispetto all’atto cui si riferisce.
La sentenza impugnata resiste quindi alle censure: la residenza si accerta in base a elementi oggettivi e soggettivi, quali la variazione anagrafica, la scelta del medico di famiglia, il ricorso alla a.s.l. locale e i rapporti con il Comune, che individuano il luogo di residenza del consumatore al momento del ricorso per decreto ingiuntivo. È irrilevante che i contratti non contengano una clausola vessatoria di deroga della competenza, così come l’eventuale inconsapevolezza del professionista circa il mutamento di residenza. Il ricorso è rigettato e la competenza dichiarata del Tribunale di Viterbo, dinanzi al quale le parti sono rimesse per la riassunzione nel termine ex art. 50 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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