Nullità d’ufficio del diniego elusivo del giudicato in ottemperanza (Cons. Stato n. 6980 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato anche in assenza di una domanda di parte, dovendosi intendere il potere previsto dall’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. come esercitabile d’ufficio, ove necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza. È nullo, ai sensi degli artt. 21 septies legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., il nuovo diniego che, nel riesercitare il potere, riproponga una motivazione pressoché coincidente con quella già ritenuta illegittima, omettendo di ponderare i criteri che il giudicato aveva imposto. La condotta elusiva giustifica la nomina di un commissario ad acta. La domanda risarcitoria formulata in modo generico e con clausola di stile è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, già assistente della polizia penitenziaria fino al 2017, aveva presentato domanda di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 443/1992. Il Ministero della Giustizia l’aveva respinta. Con sentenza n. 5449/2023 la Sezione Seconda di questo Consiglio, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 8173/2021, ha annullato quel diniego.
A seguito dell’annullamento l’amministrazione è rimasta inerte. L’interessato ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione della sentenza, la determinazione del contenuto del provvedimento e il risarcimento dei danni. Nelle more del giudizio il Ministero ha adottato un secondo diniego, del quale il ricorrente ha chiesto con motivi aggiunti la dichiarazione di nullità per violazione o elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare riguarda il potere del giudice dell’ottemperanza di dichiarare la nullità del provvedimento sopravvenuto senza una domanda di parte. Il collegio scioglie il dubbio prospettato alle parti con l’ordinanza del 15 dicembre 2025 e ritiene che la dichiarazione possa essere effettuata anche d’ufficio. L’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. prevede che il giudice “dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato”: l’uso dell’indicativo presente e l’assenza di riferimento a un’apposita domanda depongono in tal senso.
La soluzione trova conforto in precedenti della stessa sezione, secondo cui, sopravvenuto al giudicato un provvedimento ritenuto violativo del decisum, non è necessaria la formale impugnazione perché il giudice sia investito del potere di dichiararne la nullità ai sensi degli artt. 21 septies legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. VI n. 1866/2020; Cons. Stato, Sez. III n. 2769/2016). Il collegio esclude il contrasto con l’ad. pl. n. 11/2024, che non riguarda un’ipotesi di nullità per violazione del giudicato. Nel caso concreto, peraltro, il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con motivi aggiunti nel rispetto del termine di prescrizione dell’actio iudicati.
Nel merito sussiste la violazione del giudicato. La sentenza ottemperanda aveva ritenuto illegittimo il diniego perché il richiamo al giudizio mediocre, in mancanza della prova della comunicazione all’interessato del giudizio complessivo, non basta a giustificarlo, e perché l’amministrazione non aveva indicato l’impatto dei giudizi sulle esigenze di buon andamento né valutato i criteri che essa stessa aveva predeterminato.
Nel riesercitare il potere, il Ministero ha verificato che il giudizio complessivo era stato comunicato. Ha però continuato a non spiegare in che modo il giudizio mediocre, peraltro lievemente migliorato negli ultimi anni, incida negativamente sul buon andamento in caso di riammissione, e ha nuovamente omesso di ponderare tutti i criteri predeterminati e indicati nella sentenza ottemperanda. Il nuovo provvedimento si fonda su una motivazione pressoché coincidente con quella già ritenuta illegittima e va dichiarato nullo.
Accertata la condotta elusiva, il collegio nomina un commissario ad acta affinché riesamini la domanda nel rispetto del giudicato, tenendo conto dei criteri predeterminati dall’amministrazione: età del dipendente con le funzioni svolte, tempo trascorso tra cessazione e istanza, condotta successiva, attività espletata medio tempore, e verificando se e in che modo le ragioni dei giudizi mediocri incidano concretamente sul buon andamento. La domanda risarcitoria è respinta perché formulata in modo generico e con clausola di stile, senza argomentazione sul punto.
Nota della Redazione
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